Corte costituzionale
Sentenza n. 432/2005
Corte cost., sent. 2 dicembre 2005, n. 432
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 432/2005
- Data di deposito
- 2 dicembre 2005
- Data di decisione
- 28 novembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:432
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 7, legge della Regione Lombardia n. 25 del 9 dicembre 2003
- art. 8, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 1 del 12 gennaio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29979
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione Lombardia sotto il profilo della carente descrizione dei fatti di causa nell’ordinanza di rimessione, nella quale, secondo la parte costituita, il giudice a quo non avrebbe esplicitato le fonti o le ragioni in base alle quali il cittadino straniero ricorrente disponeva della tessera di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico di linea mentre già la legislazione regionale previgente alla norma censurata richiedeva il requisito della cittadinanza italiana per godere di tale beneficio. Non viene, infatti, in discussione, nel giudizio a quo, se la parte privata avesse o meno titolo per fruire di tale tessera, in quanto l’oggetto del ricorso è rappresentato esclusivamente dalla deliberazione di Giunta regionale riguardante la non concedibilità pro futuro del beneficio agli invalidi civili non cittadini italiani. Dunque, nessuna verifica il rimettente doveva e poteva compiere in ordine a tale aspetto della vicenda sottoposta al suo scrutinio.
Massima n. 29980
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione Lombardia in ordine alla contraddittorietà del quesito di legittimità costituzionale. Il rimettente, infatti, si è limitato a rammentare come l’art. 117 della Carta fondamentale riservi alla legislazione statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la formulazione dei principi fondamentali cui la legislazione concorrente delle Regioni deve uniformarsi in materia di tutela della salute, anche con riferimento allo status giuridico degli stranieri, ai quali l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 assicura parità di trattamento nell’accesso ai pubblici servizi. Nella specie, a formare oggetto del quesito di costituzionalità non è la disposizione che attribuisce il beneficio ai cittadini italiani – rispetto alla quale non è formulata alcuna richiesta di ablazione - ma la preclusione, introdotta nei confronti degli stranieri, di fruire, a parità delle restanti condizioni di legge, delle provvidenze stabilite in favore degli invalidi in tema di trasporti regionali.
Massima n. 29981
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione Lombardia per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, dal momento che l’ordinanza di rimessione, in riferimento a ciascuno dei profili coinvolti dal quesito e per ognuno dei parametri invocati, ha offerto pertinente e congrua motivazione. E’ priva di rilievo anche la circostanza che la violazione dell’art. 3 Cost. sarebbe enunciata nel corpo dell’ordinanza ma non ulteriormente richiamata nel dispositivo, posto che le “ragioni” delle censure ed il corrispondente quesito risultano enunciati in termini univoci dall’atto introduttivo.
Massima n. 29982
Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Costituzione ed assorbiti gli ulteriori profili dedotti, dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, come modificato dall’art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili. Il fatto che la Regione abbia introdotto un regime di favore eccedente i limiti dell’”essenziale”, sia sul versante del diritto alla salute, sia su quello delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, non esclude che l’individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debba essere operata, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza, in quanto al legislatore è consentito introdurre regimi differenziati soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale. Nella specie, non essendo enucleabile altra ratio che non sia quella di introdurre una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei fruitori della provvidenza sociale, gli stranieri in quanto tali, la norma censurata si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, perché il relativo scrutinio va circoscritto all’interno della specifica previsione in virtù della quale la circolazione gratuita viene assicurata non a tutti gli invalidi residenti in Lombardia che abbiano un grado di invalidità pari al 100%, ma soltanto a coloro, fra essi, che godano della cittadinanza italiana, cittadinanza che rappresenta, così, uno specifico presupposto per l’ammissione al regime di favor e si pone come condizione ulteriore, ultronea ed incoerente. - Sulla necessità di riconoscere agli stranieri un nucleo irrinunciabile di tutela della salute v., citata, sent. n. 252 del 2001. - V., citate, sentt. n. 62 del 1994 e 509 del 2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dall'art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità), nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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