Corte costituzionale
Sentenza n. 409/2005
Corte cost., sent. 3 novembre 2005, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 409/2005
- Data di deposito
- 3 novembre 2005
- Data di decisione
- 24 ottobre 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:409
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 3 del 16 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29932
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 33, 34 e 35 della Costituzione, dell’art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il giudice 'a quo', infatti, si limita ad una mera enunciazione dei parametri costituzionali non sorretta da congrua motivazione.
Massima n. 29933
Le equivalenze relative al possesso del diploma universitario e dei diplomi non universitari rilasciati da istituzioni diverse – previste dal legislatore al fine di soddisfare aspettative nate in epoca nella quale le attività rientranti successivamente nella professione di assistente sociale non erano state oggetto di specifica, organica disciplina -concernono esclusivamente l’esercizio della professione di assistente sociale, ma non come titolo abilitante al prosieguo degli studi, con la conseguenza della non omogeneità delle finalità (esercizio della professione di assistente sociale), riguardo alla quale è riconosciuta la equipollenza delle posizioni al diploma rilasciato in ambito universitario, rispetto a quella (accesso a corsi di istruzione universitaria superiore) prevista dalla norma interpretata. La norma censurata, quindi, per la sua efficacia retroattiva, non può essere considerata irragionevole nel contesto della normativa esistente, poiché il significato da essa attribuito alla disposizione interpretata (comma 10 dell’art. 1 del d.l. 12 novembre 2001, n. 402) rientra nelle varianti di senso a questa attribuibili nella sua letterale formulazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. - Sentenze citate nn. 376 e 421/1995; n. 229/1999; n. 525/2000; n. 291/2003 e n. 168/2004; n. 446/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevata in riferimento agli artt. 33, 34 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 3 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
F.to
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to DI PAOLA
Testo integrale
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