Corte costituzionale
Sentenza n. 323/2005
Corte cost., sent. 26 luglio 2005, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 323/2005
- Data di deposito
- 26 luglio 2005
- Data di decisione
- 13 luglio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:323
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 4, legge provincia Bolzano n. 1 del 8 aprile 2004
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera n), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 9, numero 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 19, comma 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 12, comma 1, modificato, decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 20 gennaio 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 4 dicembre 1981
- art. 4, legge n. 124 del 3 maggio 1999
- art. 2, comma 1, lettera dd), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
Massime
Massima n. 29699
La decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale, proposte in via principale, nei confronti di altre disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, sollevate con il medesimo ricorso, viene riservata a separate pronunce.
Massima n. 29700
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo, lettera n), e terzo, e 119 della Costituzione, agli artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, art. 12, comma primo, come modificato dal d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761; all’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’art. 2, comma 1, lettera dd) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell’art. 19, comma 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, il quale, “per soddisfare le esigenze di continuità didattica”, affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale, derogando alla disciplina dettata dall’art. 4 della legge statale 3 maggio 1999, n. 124, che fissa quella annuale come durata massima delle supplenze scolastiche. Non viene, infatti, precisato sotto quale profilo il contrasto tra legge provinciale e legge statale si traduca in un vizio di legittimità costituzionale della medesima legge provinciale, con conseguente elusione dell’onere di allegazione gravante sul ricorrente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti di altre disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, sollevata – in riferimento agli artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 12, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116), agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo, lettera n), e terzo, e 119 della Costituzione, all'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e all'art. 2, comma 1, lettera dd), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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