Corte costituzionale
Sentenza n. 32/2005
Corte cost., sent. 26 gennaio 2005, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/2005
- Data di deposito
- 26 gennaio 2005
- Data di decisione
- 12 gennaio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:32
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29085
E’ infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui assoggetta al segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ragione dell’attività di vigilanza. Premesso che, nel giudizio principale, l’accesso a documenti sottoposti a segreto d’ufficio è stato richiesto non per esercitare il diritto di difesa avverso un provvedimento sanzionatorio della CONSOB, ma per trasferire gli atti del procedimento amministrativo – conclusosi favorevolmente per il soggetto ad esso sottoposto - nel processo civile intentato nei confronti del medesimo soggetto da chi, proprio da quegli stessi fatti, si è ritenuto danneggiato, non sussiste la denunciata lesione del diritto di difesa, posto che l’eventuale caducazione del regime di segreto sui documenti acquisiti dalla CONSOB nell’espletamento della sua attività di vigilanza andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile, con conseguente introduzione, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, di un trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti; né la disposizione censurata è intrinsecamente irragionevole o arbitraria, posto che la stessa disciplina dell’accesso ai documenti acquisiti dalla CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza non si sostanzia in un divieto assoluto e il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla CONSOB, anche se di archiviazione, può essere reso accessibile all’interessato, sicché l’impossibilità di accedere alla documentazione in riferimento alla quale tale provvedimento è stato adottato contempera non irragionevolmente l’interesse del destinatario del provvedimento e le garanzie delle quali l’attività di vigilanza deve essere circondata per risultare funzionale alle finalità cui essa è preordinata, risultando quindi la disposizione censurata ispirata proprio ad un criterio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità dell’azione amministrativa; né sussiste la denunciata violazione dell’art. 76 Cost., in relazione all’art. 1 della legge di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52, che tra i principî e criteri generali include quello della piena trasparenza e della imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto, posto che l’art. 25, primo comma, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, di cui il decreto legislativo n. 58 del 1998 costituisce attuazione, individua un tipo di comunicazione estraneo alla fattispecie della richiesta di accesso al fascicolo relativo a fatti determinati, riferendosi piuttosto detta richiesta a documentazione con valore informativo tendenziale e statistico. - Sulla impossibilità di opporre il segreto di cui all’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, v. la citata sentenza n. 460/2000 e le citate ordinanze nn. 80/2001 e 93/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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