Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2005

Corte cost., sent. 26 gennaio 2005, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/2005
Data di deposito
26 gennaio 2005
Data di decisione
12 gennaio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:32

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29085

E’ infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui assoggetta al segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ragione dell’attività di vigilanza. Premesso che, nel giudizio principale, l’accesso a documenti sottoposti a segreto d’ufficio è stato richiesto non per esercitare il diritto di difesa avverso un provvedimento sanzionatorio della CONSOB, ma per trasferire gli atti del procedimento amministrativo – conclusosi favorevolmente per il soggetto ad esso sottoposto - nel processo civile intentato nei confronti del medesimo soggetto da chi, proprio da quegli stessi fatti, si è ritenuto danneggiato, non sussiste la denunciata lesione del diritto di difesa, posto che l’eventuale caducazione del regime di segreto sui documenti acquisiti dalla CONSOB nell’espletamento della sua attività di vigilanza andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile, con conseguente introduzione, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, di un trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti; né la disposizione censurata è intrinsecamente irragionevole o arbitraria, posto che la stessa disciplina dell’accesso ai documenti acquisiti dalla CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza non si sostanzia in un divieto assoluto e il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla CONSOB, anche se di archiviazione, può essere reso accessibile all’interessato, sicché l’impossibilità di accedere alla documentazione in riferimento alla quale tale provvedimento è stato adottato contempera non irragionevolmente l’interesse del destinatario del provvedimento e le garanzie delle quali l’attività di vigilanza deve essere circondata per risultare funzionale alle finalità cui essa è preordinata, risultando quindi la disposizione censurata ispirata proprio ad un criterio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità dell’azione amministrativa; né sussiste la denunciata violazione dell’art. 76 Cost., in relazione all’art. 1 della legge di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52, che tra i principî e criteri generali include quello della piena trasparenza e della imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto, posto che l’art. 25, primo comma, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, di cui il decreto legislativo n. 58 del 1998 costituisce attuazione, individua un tipo di comunicazione estraneo alla fattispecie della richiesta di accesso al fascicolo relativo a fatti determinati, riferendosi piuttosto detta richiesta a documentazione con valore informativo tendenziale e statistico. - Sulla impossibilità di opporre il segreto di cui all’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, v. la citata sentenza n. 460/2000 e le citate ordinanze nn. 80/2001 e 93/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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