Corte costituzionale

Sentenza n. 304/2005

Corte cost., sent. 22 luglio 2005, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
304/2005
Data di deposito
22 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:304

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, legge provincia Bolzano n. 1 del 8 aprile 2004
  • art. 5-sexies, comma 3, legge provincia Bolzano n. 10 del 14 dicembre 1999
  • art. 38, nella parte in cui introduce, legge provincia Bolzano n. 1 del 8 aprile 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29670

Le questioni di legittimità costituzionale, proposte in via principale, degli artt. 34 e 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, vanno, per ragioni di omogeneità di materia, trattate e decise con la medesima sentenza, separatamente rispetto alle diverse ed ulteriori questioni sollevate con il medesimo ricorso.

Massima n. 29671

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta in via principale nei confronti dell’art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1. Dopo la proposizione del ricorso, infatti, sono intervenuti mutamenti sostanziali del quadro normativo, consistenti in un duplice intervento legislativo della Provincia ricorrente – con l’art. 29, comma 1, lettera e), della legge 23 luglio 2004, n. 4, ha provveduto ad abrogare l’impugnato art. 34 e, successivamente, con legge 19 ottobre 2004, n. 6, ha adottato la disciplina di attuazione nel territorio della Provincia del condono edilizio straordinario previsto dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 - che hanno determinato la piena satisfattività delle pretese fatte valere dal ricorrente e la connessa impossibilità di consolidamento di ogni eventuale effetto prodotto dalla disciplina impugnata.

Massima n. 29672

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione e degli artt. 7 e 9 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, dell’art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, nella parte in cui introduce l’art. 5-sexies, comma 3, nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10. Il ricorrente ha, invero, fatto riferimento all’art. 117 della Costituzione senza minimamente argomentare per quale ragione, trattandosi dell’impugnazione di una legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, debba prendersi in considerazione tale parametro in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate, dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004 2006 e norme legislative collegate legge finanziaria 2004), con il ricorso indicato in epigrafe,

1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, all'art. 119, nonché agli artt. 5, 127, secondo comma, e 134 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, nella parte in cui introduce l'art. 5-sexies, comma 3, nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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