Corte costituzionale
Sentenza n. 303/2005
Corte cost., sent. 22 luglio 2005, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 303/2005
- Data di deposito
- 22 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 78, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 17, comma 2, legge n. 400 del 23 agosto 1988
Parametri
Massime
Massima n. 29668
La norma impugnata, non prevedendo alcuna specifica direttiva in ordine ai soggetti passivi di imposta, lascia immutata la disciplina legislativa concernente gli elementi strutturali del suddetto tributo e, quindi, impone al regolamento di delegificazione di mantenere gli stessi soggetti passivi indicati dalla legislazione preesistente, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, secondo cui nella ipotesi di delega legislativa volta al “riordino” di una materia , “in mancanza di principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma” della normativa preesistente, la delega “deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l’adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo”. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione, dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il “riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei proventi”, secondo i principi elencati nella stessa disposizione.
Massima n. 29669
E‘ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione, dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per difetto di motivazione sulla rilevanza. La censura del rimettente, infatti, pur articolata in diversi assunti, tra loro strettamente connessi, tuttavia, è carente di motivazione in ordine agli stessi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria provinciale con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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