Corte costituzionale
Sentenza n. 27/2005
Corte cost., sent. 24 gennaio 2005, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/2005
- Data di deposito
- 24 gennaio 2005
- Data di decisione
- 12 gennaio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 204-bis, comma 3, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 126-bis, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 126-bis, comma 2, introdotto, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, nel testo risultante, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
- art. 7, comma 3, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29073
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, in quanto subordina l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada al versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta. La disposizione censurata, infatti, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 114 del 2004.
Massima n. 29074
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’inapplicabilità della sanzione accessoria della detrazione dei punti sulla patente di guida in difetto della normativa di attuazione dei previsti corsi di recupero. Da un lato, infatti, anche per le infrazioni commesse tra il 30 giugno 2003 e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale relativo all’organizzazione dei corsi di recupero dei punti perduti era ed è possibile l’accesso ai corsi stessi, non essendo prevista alcuna preclusione di carattere temporale per l’iscrizione ai medesimi; dall’altro, l’eventuale ritardo imputabile all’autorità amministrativa nel porre in essere gli atti di adempimento di una determinata normativa non può tradursi in una ragione di illegittimità costituzionale della normativa stessa.
Massima n. 29075
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Premesso che, in base al principio generale posto dall’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992 fa proprio, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il «principio di solidarietà», disponendo, al comma 1, che il proprietario del veicolo» (o, in sua vece, «l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria») è «obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta», e che pertanto la responsabilità del proprietario non conducente è configurabile per le sole sanzioni aventi contenuto patrimoniale, la disposizione censurata, in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme e in una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale - assimilabile a quella della sospensione della patente, di indubbio carattere afflittivo -, pone irragionevolmente a carico del proprietario del veicolo, solo perché tale, una autonoma sanzione personale, prescindendo dalla violazione, ascrivibile al medesimo proprietario direttamente, di regole disciplinanti la circolazione stradale. Nel caso in cui, peraltro, il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada, ferma restando la possibilità per il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto. - Sulla legittimità della applicazione nei confronti del proprietario non conducente della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, trattandosi di sanzione a contenuto patrimoniale, v. le citate ordinanze nn. 33/2001, 319/2002 e 323/2002. - Sulla natura della sospensione della patente di guida, v. la citata ordinanza n. 74/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 126-bis del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con l'ordinanza r.o. n. 267 del 2004.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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