Corte costituzionale
Sentenza n. 232/2005
Corte cost., sent. 16 giugno 2005, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 232/2005
- Data di deposito
- 16 giugno 2005
- Data di decisione
- 8 giugno 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:232
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, legge della Regione Veneto n. 11 del 23 aprile 2004
- art. 50, comma 8, lettera c), legge della Regione Veneto n. 11 del 23 aprile 2004
Parametri
Massime
Massima n. 29454
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e all'art. 118, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, il quale attribuisce al piano di assetto territoriale (PAT), con riguardo ai centri storici, la determinazione - anche relativamente alle ville venete e agli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale e alle loro pertinenze - sia delle categorie in cui devono essere raggruppati i manufatti e gli spazi liberi esistenti, sia dei valori di tutela in funzione degli specifici contesti da salvaguardare nonché, per ogni categoria, l'individuazione degli interventi, delle destinazioni d'uso ammissibili e dei margini di flessibilità consentiti dal piano degli interventi (PI). Premesso che la tutela dei beni culturali, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., è materia nella quale assume rilievo il profilo teleologico della disciplina e che, quindi, non possono ritenersi preclusi interventi legislativi delle Regioni che, nell’ambito della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali, assumano tra i propri scopi quello di tutela dei beni culturali stessi, tra i quali, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettere f) e g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici), sono compresi le ville, i parchi, i giardini, le vie, le piazze e in genere gli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, o che, nell’ambito della competenza, del pari concorrente, in materia di governo del territorio, prevedano che, tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare, abbiano rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine, la disposizione censurata, la quale, senza stabilire nuovi criteri di identificazione dei beni culturali ai fini del regime proprio di questi nell'ambito dell'ordinamento statale, ma nella disciplina del governo del territorio, prevede che, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi e individuazione delle loro pertinenze, sia il PAT a determinare i livelli di tutela e le modalità di utilizzazione dei beni culturali esistenti nei centri storici, non contrasta con la normativa statale in tema di tutela dei beni culturali, in quanto essa è posta in funzione di una tutela non sostitutiva di quella statale, bensì diversa ed aggiuntiva, volta ad far sì che, nella predisposizione della normativa di governo del territorio, si tenga conto non soltanto dei beni culturali identificati secondo la normativa statale, ma eventualmente anche di altri, purché si trovino a far parte di un territorio avente una propria conformazione e una propria storia. - Sulla non incompatibilità con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente (e beni culturali) di leggi regionali che, in materie di competenza concorrente o residuale, assumano tra i propri scopi quello della tutela ambientale, v. le citate sentenze nn. 407/2002, 307/2003, 26/2004, 62/2005. - Sulla competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, v. le citate sentenze nn. 94/2003, 362/2003, 196/2004.
Massima n. 29455
Nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi promossi in via di azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, non è ammesso l'intervento di soggetti privi delle attribuzioni legislative in contestazione. - Sulla inammissibilità, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, dell’intervento di soggetti privi di competenze legislative, v. le citate sentenze nn. 338/2003, 166/2004, 378/2004, nonché l’ordinanza n. 20/2005 e l’ordinanza allegata alla sentenza n. 150/2005.
Massima n. 29456
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 50 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11. Premesso che la disciplina delle distanze legali, per quanto attiene ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, rientra nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, e che, ferma detta competenza, ai fini dell’esercizio della competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, costituiscono principi della legislazione statale quello secondo cui la distanza minima sia determinata con legge statale, e quello per il quale le deroghe alle distanze minime sono consentite alla normativa locale, purché tali deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, con la conseguenza che dette deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici, e quindi al governo del territorio, e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi, la disposizione censurata - la quale, con riguardo ad una situazione particolare costituita da una costruzione già esistente posta a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla normativa attualmente vigente, ma legittima secondo la disciplina dell'epoca della costruzione, autorizza il proprietario del fondo confinante a costruire o a mantenere il proprio fabbricato ad una distanza dall'altro manufatto preesistente inferiore a quella ordinariamente stabilita, con il solo rispetto della prescritta distanza dal confine - non attiene all'assetto urbanistico complessivo delle zone territoriali in cui la suddetta deroga è consentita, senza che la prevista transitorietà possa valere a giustificarla sul piano costituzionale, in quanto, anzi, l'attribuzione di tale natura alla norma costituisce un ulteriore sintomo della violazione dei limiti imposti dalla Costituzione alla competenza della Regione. - Sulla inidoneità della qualificazione come transitoria di una disposizione legislativa regionale a costituirne giustificazione sul piano costituzionale, una volta che venga accertata la violazione dei limiti imposti alla legislazione regionale, v. la citata sentenza n. 62/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 8, lettera c), della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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