Corte costituzionale

Sentenza n. 174/2005

Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
174/2005
Data di deposito
4 maggio 2005
Data di decisione
2 maggio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:174

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29371

Ai fini del riordino e dell’armonizzazione delle norme legislative e regolamentari nelle materie elencate dalle leggi annuali di semplificazione, non occorrono i criteri direttivi di merito specifici per ciascuna materia delegata, come, peraltro, la giurisprudenza costituzionale ha recentemente affermato, poiché i limiti di intervento del Governo nell’attuazione dell’opera di riordino della disciplina esistente sono fissati dal legislatore delegante attraverso principi e criteri direttivi, che, nella specie, sono rinvenibili nell’elenco del comma 2 della norma censurata, anche mediante il rinvio ai criteri fissati dall’art. 20 della legge n. 59 del 1997 . Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, censurata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella parte in cui non detta i criteri e principi direttivi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle materie delegate. - Sentenza citata n. 52/2005.

Massima n. 29372

Non è necessario che la procedura di restituzione dei beni in sequestro sia richiamata espressamente nelle materie della delega, poiché i provvedimenti menzionati nell’allegati 1, numero 9) della legge censurata sono destinati solo a delimitare la materia oggetto del riordino, in relazione alla quale il criterio di tassatività risulterebbe in contrasto con lo stesso titolo attribuito alla procedura suddetta. Ed invero, secondo un criterio di interpretazione logico-sistematico, la restituzione e la vendita, sono strettamente intrecciate, posto che il mancato buon esito della prima è il presupposto affinché si possa procedere alla seconda ed essendo entrambe sono collegate alla materia delle spese di giustizia, il cui ampio raggio è delimitato dai cosiddetti campione civile e penale di cui al numero 10) dell’allegato 1. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e degli artt. 150, 151, 154 e 299 (quest’ultimo nella parte in cui abroga l’art. 264 del codice di procedura penale), come riprodotti del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui disciplinano anche il “caso prima regolato dall’art. 264 del codice di procedura”, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione. - Sentenza citata n. 53/2005.

Massima n. 29373

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 151 e 154 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e degli artt. 150, 151, 154 e 299 – quest’ultimo nella parte in cui abroga l’art. 264 del codice di procedura penale – del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotti nel suddetto d.P.R. n. 115 del 2002. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha costantemente affermato che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur essendo riferibile agli organi dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo; mentre tale principio è estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale. - Sentenze citate nn. 138 e 94/2004; nn. 479/2002 e 408/2001.

Massima n. 29374

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui abroga l’art. 264 del codice di procedura penale e l’art. 84 delle relative disposizioni di attuazione, nella parte in cui pone a carico dello Stato il compenso del custode anche per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui l’avente diritto ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Spetta, infatti, al giudice 'a quo' valutare se, a seguito della sopravvenuta disciplina speciale per l’alienazione di beni sequestrati, introdotta con l’art. 1, commi da 312 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – la quale, per le procedure non concluse anche relative alle istanze di liquidazione dei compensi dei custodi, prevede, tra l’altro, l’applicazione della tariffa forfettizzata per i veicoli in possesso di determinati requisiti – la questione sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), e degli artt. 150, 151, 154 e 299 – quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 del codice di procedura penale – del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotti nel suddetto d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona (reg. ord. n. 1188 del 2003), con le ordinanze in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 1188 del 2003);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 150, 151, 154 e 299 – quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 del codice di procedura penale – del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotti nel suddetto d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona (reg. ord. n. 1188 del 2003), con le ordinanze in epigrafe;

ordina, in relazione al giudizio iscritto al n. 492 del registro ordinanze 2004, la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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