Corte costituzionale

Sentenza n. 149/2005

Corte cost., sent. 12 aprile 2005, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/2005
Data di deposito
12 aprile 2005
Data di decisione
4 aprile 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:149

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 146 del 21 maggio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 29327

E’ inammissibile, con riferimento agli articoli 4 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in quanto l'indicazione di detti parametri è enunciata senza alcuna specifica motivazione. - In tema di specifica motivazione sui parametri evocati, v. citate ordinanze n. 318 e n. 156/2004.

Massima n. 29328

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Infatti in relazione alla asserita violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega 'in minus', l'esercizio incompleto della delega non comporta di per sé violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione, circostanza che deve essere esclusa in ordine alle disposizioni in esame. Quanto poi alla ritenuta violazione dell’art. 3 Cost. - posto che non può costituire parametro utile ai fini del giudizio di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento della disciplina generale che regola la fattispecie sottoposta all'esame del giudice 'a quo' l'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, il quale detta una disciplina transitoria, di carattere derogatorio, e rilevato che la citata norma fissa una disciplina diversa da quella che il rimettente ha ritenuto esistente, sicché le situazioni poste a raffronto non sono neppure caratterizzate dalla 'eadem ratio derogandi' - deve rilevarsi che, a differenza di quanto si è verificato per il personale della Polizia di Stato – per il quale l’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 336 aveva dettato una disciplina transitoria secondo cui il personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, inquadrato nei ruoli dei dirigenti o dei commissari della Polizia di Stato, era collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età, disposizione quest’ultima successivamente abrogata dall'art. 69, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale ha nuovamente fissato al sessantesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo dei funzionari -, per il personale appartenente ai ruoli del Corpo della polizia penitenziaria non si è mai determinata una analoga situazione, giacché per esso il limite massimo di età per il collocamento a riposo è sempre stato di anni sessanta. Non sussisteva, dunque, lo stesso presupposto perché fosse introdotta nel decreto legislativo n. 146 del 2000 una disposizione transitoria analoga a quella prevista per il personale della Polizia di Stato dal citato art. 27. Non si versa, dunque, nella ipotesi di situazioni sostanzialmente identiche che siano state disciplinate dalla legge in modo ingiustificatamente diverso. - In tema di esercizio incompleto della delega e di ritenuta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., v. citate sentenze n. 218/1987 e n. 41/1975. - Sulla sostanziale differenza esistente tra gli ordinamenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, anche per quanto concerne le fonti delle relative discipline, e sulle diversità esistenti sotto il profilo strutturale e funzionale tra il rispettivo personale, v. citate ordinanza n. 342/2000 e sentenza n. 65/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo decreto legislativo n. 146 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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