Corte costituzionale
Ordinanza n. 87/2005
Corte cost., ord. 2 marzo 2005, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 87/2005
- Data di deposito
- 2 marzo 2005
- Data di decisione
- 23 febbraio 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 29242
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui, prevedendo che, agli effetti della norma di agevolazione fiscale di cui all’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano coltivatori diretti a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, esclude che della suddetta norma agevolativa possano giovarsi coloro che siano cancellati dai suddetti elenchi a seguito del conseguimento della pensione. Invero, tenuto conto della giustificazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta, la quale risiede nell’incentivazione dell’attività agricola, nel quadro della finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 della Costituzione, non appare manifestamente irragionevole che dal beneficio siano esclusi coloro che, per il fatto di godere di trattamenti pensionistici, non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (v., citata, ordinanza n. 336 del 2003). Inoltre, tale essendo il motivo dell’esclusione dal beneficio dei percettori di reddito da pensione, non viola il principio di uguaglianza l’eguale trattamento previsto, sotto tale profilo, per tutti i pensionati, ivi compresi quelli già iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti. Palesemente infondata è poi la censura riferita all’art. 4 Cost., atteso che la mancata concessione di un’agevolazione fiscale, rimessa alla discrezionalità legislativa, non può considerarsi ostativa allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Non sussiste il denunciato difetto di delega, considerato che l’art. 3, comma 149, lett. f), numero 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente attribuisce al Governo il potere di disciplinare, ai fini dell’art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati. Non è violata, infine, l’autonomia dei Comuni, il cui potere regolamentare in materia di tributi locali è previsto e disciplinato da altre norme del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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