Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/2005

Corte cost., ord. 14 gennaio 2005, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
8/2005
Data di deposito
14 gennaio 2005
Data di decisione
11 gennaio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:8

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29045

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere la liquidazione di spese ed onorari per l’attività professionale svolta in luogo del difensore sostituito. La questione è infatti sollevata sulla base di un presupposto intepretativo - quello secondo cui sarebbe impedito al difensore di ufficio, nominato dal giudice in sostituzione dell’originario difensore, di chiedere la liquidazione dei compensi per l’opera autonomamente svolta - erroneo, in quanto l’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, prevede che al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell’art. 102 dello stesso codice, secondo cui “il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore”.

Massima n. 29046

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui circoscrive alla sola ipotesi di irreperibilità dell’imputato dichiarata ai sensi dell’art. 159 del codice di procedura penale la possibilità di liquidazione di spese ed onorari, senza prevedere il caso dell’imputato non più rintracciabile nei cui confronti le notificazioni vengano eseguite ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.. Trattasi, infatti, di questione che risulta motivata solo 'per relationem' ad una precedente ordinanza di rimessione, peraltro già dichiarata manifestamente inammissibile. - Sulla manifesta inammissibilità della medesima questione sollevata con l’ordinanza di rimessione alla quale il remittente fa rinvio, v. la citata ordinanza n. 348/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l'11 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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