Corte costituzionale
Ordinanza n. 58/2005
Corte cost., ord. 28 gennaio 2005, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 58/2005
- Data di deposito
- 28 gennaio 2005
- Data di decisione
- 13 gennaio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:58
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29196
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto preclude la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da un fatto non corrispondente ad una fattispecie almeno astratta di reato. L’ordinanza di rimessione risulta infatti motivata contraddittoriamente, giacché, da un lato, muove dalla erronea premessa interpretativa, secondo la quale la denunciata preclusione deriverebbe dal diritto vivente, e in particolare dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2003, che avrebbe, a suo avviso, individuato nella sussistenza di una fattispecie astratta di reato la «soglia minima per la risarcibilità» del danno non patrimoniale, laddove a tale pronuncia - interpretativa di rigetto – era estranea qualsiasi considerazione riguardo alla più generale problematica riguardante i limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale; dall’altro, il rimettente si mostra esplicitamente consapevole dell’esistenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, anche a prescindere dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 del codice penale, allorché vengano in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, risultando così smentita la premessa secondo cui, per diritto vivente, il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo in presenza di una fattispecie almeno astratta di reato. - In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, v. la citata sentenza n. 233/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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