Corte costituzionale
Ordinanza n. 452/2005
Corte cost., ord. 15 dicembre 2005, n. 452
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 452/2005
- Data di deposito
- 15 dicembre 2005
- Data di decisione
- 12 dicembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:452
Norme oggetto del giudizio
- art. 415-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 416, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 418, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 30015
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 415-bis e 416, comma 1, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non esplicitano, rispettivamente, l'obbligo, a carico del pubblico ministero, di non esercitare l'azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio prima del compiuto decorso del termine di venti giorni di effettivo ed integrale deposito degli atti di indagine espletati (ivi compresi quelli acquisiti da altro procedimento) e la sanzione di nullità (a regime intermedio) per la inadempienza». La questione risulta infatti sollevata sulla base di una premessa – quella secondo cui esisterebbe un “diritto vivente”, in forza del quale non risulterebbe configurabile alcuna nullità per l'ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dall'organo dell'accusa prima del compimento effettivo del citato termine di deposito degli atti – erronea alla luce tanto delle contrarie soluzioni della giurisprudenza di merito, quanto dei principî generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti della violazione del termine minimo di comparizione dell'imputato: termine da ritenersi – al pari di quello stabilito nel comma 3 dell'art. 415-bis, cod. proc. pen. – preordinato all'esercizio del diritto di difesa; il che si risolve nella omessa indispensabile verifica, da parte del giudice «a quo», della possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, con rinuncia al doveroso esercizio di tutti i poteri interpretativi che la legge gli riconosce. - Sulla necessità che il giudice, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, verifichi la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione della cui legittimità costituzionale dubita, v. la citata ordinanza n. 361/2005.
Massima n. 30016
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 418 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede – così precludendolo – il «preliminare vaglio di validità, diretta o derivata, della richiesta di rinvio a giudizio». La scelta legislativa della necessaria fissazione dell'udienza preliminare in esito all'inoltro della richiesta di rinvio a giudizio – ancorché ritenuta nulla o inammissibile – ispirata dall’intento di valorizzare la garanzia del contraddittorio attraverso la doverosa celebrazione dell'udienza, risulta effettuata dal legislatore nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, che, lungi dall'implicare elusione del principio di soggezione del giudice solo alla legge, ne risulta concreta espressione, attivando pienamente l'esercizio della funzione giurisdizionale nell'ambito dell'udienza, mentre il meccanismo invocato in via additiva dal rimettente, oltre a non costituire scelta costituzionalmente obbligata, non può ritenersi soluzione destinata a produrre sempre e comunque effetti acceleratori, comportando infatti, in ogni caso, un epilogo regressivo del procedimento.
Massima n. 30017
E’ manifestamente infondata, per le medesime ragioni di cui alla massima B, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 418 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta norma, pur in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio formalmente valida – ma, nella specie, inammissibile, giacché «nel caso in esame il pubblico ministero non ha il potere di azione» – essa «non consente, e dunque preclude, il vaglio di preliminare ammissibilità» della richiesta medesima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 415-bis e 416, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe;
2) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionali dell'art. 418 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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