Corte costituzionale

Ordinanza n. 448/2005

Corte cost., ord. 13 dicembre 2005, n. 448

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
448/2005
Data di deposito
13 dicembre 2005
Data di decisione
30 novembre 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:448

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30006

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della Costituzione, là dove la norma di cui al comma 1-bis, secondo alinea, stabilisce che le «disposizioni del presente comma» – secondo cui, qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni di norme stradali comportanti l'applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida, siffatta misura potrà, al più, interessare «un massimo di quindici punti» – «non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente», e il comma 2 del medesimo articolo fissa in trenta giorni il termine per la comunicazione dei dati del trasgressore» e stabilisce i criteri per l'accertamento del trasgressore stesso. L’ordinanza di rimessione, a prescindere dal rilievo che – con sentenza n. 27 del 2005, successiva ad essa – la disposizione di cui all’art. 126, comma 2, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, si connota per la scarsa chiarezza dell'esposizione e per la faticosa enucleazione delle questioni proposte, mentre «la chiarezza dell'esposizione costituisce requisito necessario per una adeguata valutazione in ordine sia alla rilevanza che alla fondatezza della questione». - Sulla chiarezza della esposizione dell’ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni, quale requisito di ammissibilità delle questioni stesse, v. la citata ordinanza n. 217/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della Costituzione – dal Giudice di pace di Sestri Ponente con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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