Corte costituzionale
Ordinanza n. 429/2005
Corte cost., ord. 25 novembre 2005, n. 429
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 429/2005
- Data di deposito
- 25 novembre 2005
- Data di decisione
- 16 novembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:429
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29961
E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo, censurato nella parte in cui prevede che (il giudice istruttore) in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, e 183 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione. Il rimettente lamenta di dovere, in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, necessariamente fissare l’udienza di trattazione per ciò solo che il convenuto è stato dichiarato contumace, ma riferisce che, nel giudizio pendente dinanzi a lui, l’attore, nell’udienza di prima comparizione, non aveva chiesto l’immediata assunzione o ammissione dei mezzi di prova, bensì la fissazione di un’udienza successiva per poter articolare le sue istanze istruttorie: pertanto, nella specie, l’esigenza di fissare l’udienza di trattazione non deriva dal censurato consolidato orientamento della Suprema Corte, ma dalla legittima richiesta dell’attore di uno spatium deliberandi per definire le sue istanze istruttorie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo e 183 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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