Corte costituzionale

Ordinanza n. 429/2005

Corte cost., ord. 25 novembre 2005, n. 429

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
429/2005
Data di deposito
25 novembre 2005
Data di decisione
16 novembre 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:429

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29961

E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo, censurato nella parte in cui prevede che (il giudice istruttore) in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, e 183 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione. Il rimettente lamenta di dovere, in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, necessariamente fissare l’udienza di trattazione per ciò solo che il convenuto è stato dichiarato contumace, ma riferisce che, nel giudizio pendente dinanzi a lui, l’attore, nell’udienza di prima comparizione, non aveva chiesto l’immediata assunzione o ammissione dei mezzi di prova, bensì la fissazione di un’udienza successiva per poter articolare le sue istanze istruttorie: pertanto, nella specie, l’esigenza di fissare l’udienza di trattazione non deriva dal censurato consolidato orientamento della Suprema Corte, ma dalla legittima richiesta dell’attore di uno spatium deliberandi per definire le sue istanze istruttorie.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo e 183 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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