Corte costituzionale
Ordinanza n. 411/2005
Corte cost., ord. 3 novembre 2005, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 411/2005
- Data di deposito
- 3 novembre 2005
- Data di decisione
- 24 ottobre 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:411
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, come modificato, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
- art. 204-bis, comma 8, come modificato, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, septies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29935
Vanno restituiti gli atti ai remittenti della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 9 del 2002, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 3, 16 e 24 della Costituzione. Infatti, la Corte, già investita di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso, con sentenza sopravvenuta, nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione e il legislatore, in conseguenza di tale pronuncia, è ulteriormente intervenuto sul testo dell'art. 126-bis del codice della strada. - Su analoga questione, concernente l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, v. citata sentenza n. 27/2005.
Massima n. 29936
Tenuto conto della sopravvenuta complessiva modifica del quadro normativo di riferimento, vanno restituiti gli atti ai remittenti della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, comma 1 septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Casamassima ed al Giudice di pace di Pergola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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