Corte costituzionale
Ordinanza n. 382/2005
Corte cost., ord. 7 ottobre 2005, n. 382
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 382/2005
- Data di deposito
- 7 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:382
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29808
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. Tale termine, infatti, secondo la formulazione della norma e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza deve ritenersi di decadenza per l’esercizio del diritto di azione e la previsione di tale termine di decadenza è, nel giudizio 'a quo', irrilevante, poiché la controversia è stata introdotta con ricorso notificato anteriormente a detto termine, pur se depositato in data ad esso successiva, assumendo il deposito rilevanza esclusivamente al fine della procedibilità del ricorso stesso. - V. precedenti spec. sentenze citate nn. 213/2005 e 214/2004.
Massima n. 29809
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui – riproducendo sostanzialmente l’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non “privatizzati”), purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. Non sussiste, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché – come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale – “la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, soggetti – relativamente ai diritti sorti anteriormente alla data del 30giugno 1998 – ad un termine di decadenza, è ragionevolmente giustificata dall’esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi, ed in quanto è ampia la discrezionalità del legislatore nell’operare le scelte più opportune – purché non manifestamente irragionevoli e arbitrarie – per disciplinare la successione di leggi processuali nel tenpo”. Non sussiste, infine, nemmeno violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, “dal momento che, da un lato, non è certamente ingiustificata la previsione di un termine di decadenza e, dall’altro lato, tale termine (di oltre ventisei mesi) non è certamente tale da rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale”. - Sentenza citata n. 400/1996; ordinanze nn. 294/1998, 490/2000 e, prec. specifico, ordinanza n. 213/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 113 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza r.o. n. 812 del 2004;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza r.o. n. 1041 del 2004.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze