Corte costituzionale
Ordinanza n. 375/2005
Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 375
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 375/2005
- Data di deposito
- 4 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:375
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29789
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3,10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce l’arresto obbligatorio per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, posto che, successivamente all’ordinanza di rimessione, non solo questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua della norma suindicata (sent. n. 223 del 2004), ma sono, altresì, intervenute rilevanti modifiche normative, rappresentate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 convertito, con emendamenti, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, che hanno mutato il trattamento sanzionatorio della fattispecie criminosa, trasformandola in delitto, e ripristinato la misura dell’arresto obbligatorio. - V., citata, sent. n. 223 del 2004.
Massima n. 29790
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 558 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione. L’art. 13 suindicato stabilisce che, a differenza di quanto disposto per il rito direttissimo monocratico, all’esito della convalida dell’arresto il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione amministrativa dello straniero dallo Stato, pronunci sentenza di non luogo a procedere, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio: dal momento che il rimettente si trova ancora nella fase della convalida dell’arresto, prodromica alla celebrazione del rito direttissimo, e nell’ordinanza di rimessione non ha specificato né se ha rilasciato il nulla osta all’espulsione né se l’espulsione è effettivamente avvenuta, la rilevanza della questione nel giudizio a quo appare meramente futura ed ipotetica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 558 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla predetta legge n. 189 del 2002, sollevate con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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