Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/2005

Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
369/2005
Data di deposito
4 ottobre 2005
Data di decisione
28 settembre 2005
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:369

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29779

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui, rendendo praticamente automatico il rilascio, da parte del giudice, del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (ovvero l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, rivolto dal questore allo straniero), nulla osta cui consegue l'immediato allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato – comprometterebbero anch'esse il diritto di difesa, venendo a costituire una sorta di «privilegio tecnico-processuale» per la pubblica amministrazione non giustificato da esigenze di rango costituzionale.

Massima n. 29780

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’artt. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 Cost., a causa, in primo luogo, della lesione del principio di determinatezza – e, di conseguenza, del diritto di difesa – stante la mancata indicazione di «parametri obiettivi» di identificazione dei «giustificati motivi» che, alla stregua del suo dettato, legittimano la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero colpito da provvedimento di espulsione e in secondo luogo, della violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di «norma di diritto penale speciale per gli immigrati», che colpisce una particolare ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, rivolto dal questore allo straniero), punendola con pena più severa di quella stabilita in via generale dall'art. 650 del codice del penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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