Corte costituzionale
Ordinanza n. 369/2005
Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 369
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 369/2005
- Data di deposito
- 4 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:369
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, bis modificato, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 14, comma 5, ter, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, quinquies aggiunti, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 29779
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui, rendendo praticamente automatico il rilascio, da parte del giudice, del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (ovvero l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, rivolto dal questore allo straniero), nulla osta cui consegue l'immediato allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato – comprometterebbero anch'esse il diritto di difesa, venendo a costituire una sorta di «privilegio tecnico-processuale» per la pubblica amministrazione non giustificato da esigenze di rango costituzionale.
Massima n. 29780
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’artt. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 Cost., a causa, in primo luogo, della lesione del principio di determinatezza – e, di conseguenza, del diritto di difesa – stante la mancata indicazione di «parametri obiettivi» di identificazione dei «giustificati motivi» che, alla stregua del suo dettato, legittimano la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero colpito da provvedimento di espulsione e in secondo luogo, della violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di «norma di diritto penale speciale per gli immigrati», che colpisce una particolare ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, rivolto dal questore allo straniero), punendola con pena più severa di quella stabilita in via generale dall'art. 650 del codice del penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze