Corte costituzionale

Ordinanza n. 364/2005

Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
364/2005
Data di deposito
4 ottobre 2005
Data di decisione
28 settembre 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:364

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29772

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione difettano della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione. Non possono, infatti, avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice. - Sulla necessità di una motivazione autosufficiente nelle ordinanze di rimessione v., citate, ordd. nn. 84 e 141 del 2005.

Massima n. 29773

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 216, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l’imputato extracomunitario rimesso in libertà nell’ambito di un procedimento instaurato nei suoi confronti, a seguito dell’arresto per inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio, debba essere immediatamente espulso prima che il giudizio penale sia stato definito con sentenza di condanna o assoluzione, dal momento che l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus ed è del tutto carente di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione. Non possono, infatti, avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice. - Sulla necessità di una motivazione autosufficiente nelle ordinanze di rimessione v., citate, ordd. nn. 84 e 141 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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