Corte costituzionale
Ordinanza n. 364/2005
Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 364/2005
- Data di deposito
- 4 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, ter aggiunto, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29772
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione difettano della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione. Non possono, infatti, avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice. - Sulla necessità di una motivazione autosufficiente nelle ordinanze di rimessione v., citate, ordd. nn. 84 e 141 del 2005.
Massima n. 29773
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 216, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l’imputato extracomunitario rimesso in libertà nell’ambito di un procedimento instaurato nei suoi confronti, a seguito dell’arresto per inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio, debba essere immediatamente espulso prima che il giudizio penale sia stato definito con sentenza di condanna o assoluzione, dal momento che l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus ed è del tutto carente di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione. Non possono, infatti, avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice. - Sulla necessità di una motivazione autosufficiente nelle ordinanze di rimessione v., citate, ordd. nn. 84 e 141 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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