Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/2005

Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
363/2005
Data di deposito
4 ottobre 2005
Data di decisione
28 settembre 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:363

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29770

E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’esecutività del decreto di espulsione dello straniero resti comunque sospesa in pendenza di procedimento penale, anche per fatto diverso dalla violazione delle norme in materia di ingresso o permanenza illegale nel territorio dello Stato: il quesito di costituzionalità, infatti, è stato formulato dopo che il giudice rimettente aveva già rilasciato il nulla osta all’espulsione dell’imputato, facendo, così, applicazione della disciplina denunciata ed esaurendo il proprio potere decisorio al riguardo. - In relazione al previgente art. 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 v., citata, sentenza n. 492 del 1991.

Massima n. 29771

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’imputato straniero, qualora sia stato espulso, sia autorizzato a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, o ipso iure, ovvero con provvedimento del giudice procedente, anziché del questore. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra le due auspicate soluzioni - della facoltà di rientro ipso iure ovvero del rientro su autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente - e, dunque, in forma ancipite. D’altro canto, la rilevanza del quesito appare meramente ipotetica, non constando dall’ordinanza di rimessione che lo straniero espulso abbia manifestato l’intento di rientrare in Italia ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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