Corte costituzionale
Ordinanza n. 363/2005
Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 363/2005
- Data di deposito
- 4 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:363
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 17, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 29770
E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’esecutività del decreto di espulsione dello straniero resti comunque sospesa in pendenza di procedimento penale, anche per fatto diverso dalla violazione delle norme in materia di ingresso o permanenza illegale nel territorio dello Stato: il quesito di costituzionalità, infatti, è stato formulato dopo che il giudice rimettente aveva già rilasciato il nulla osta all’espulsione dell’imputato, facendo, così, applicazione della disciplina denunciata ed esaurendo il proprio potere decisorio al riguardo. - In relazione al previgente art. 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 v., citata, sentenza n. 492 del 1991.
Massima n. 29771
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’imputato straniero, qualora sia stato espulso, sia autorizzato a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, o ipso iure, ovvero con provvedimento del giudice procedente, anziché del questore. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra le due auspicate soluzioni - della facoltà di rientro ipso iure ovvero del rientro su autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente - e, dunque, in forma ancipite. D’altro canto, la rilevanza del quesito appare meramente ipotetica, non constando dall’ordinanza di rimessione che lo straniero espulso abbia manifestato l’intento di rientrare in Italia ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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