Corte costituzionale
Ordinanza n. 331/2005
Corte cost., ord. 26 luglio 2005, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 331/2005
- Data di deposito
- 26 luglio 2005
- Data di decisione
- 13 luglio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:331
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 1, integrato, decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997
- art. 1, decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 29712
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 35, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall’integrazione apportata dall’art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, nella parte in cui riserva l’attività di certificazione tributaria ai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, alla condizione che abbiano esercitato la professione da almeno cinque anni e che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti loro clienti nel corso del periodo d’imposta cui si riferisce la certificazione. Manca, invero, nell’ordinanza di rimessione qualsiasi specifico riferimento ai profili di rilevanza della questione nella concreta fattispecie all’esame del giudice 'a quo'. Ed, infatti, il rimettente omette di specificare se i revisori contabili ricorrenti abbiano esercitato la professione di avvocato tributarista da almeno cinque anni; omette di precisare se nella specie sussista la “tenuta di scritture contabili” relative ai propri clienti da parte dei revisori contabili ricorrenti, dovendosi intendere, tale espressione, come formazione di esse sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista, ed, infine, nell’ordinanza di rimessione manca qualsiasi motivazione sulla ricorrenza dei predetti due requisiti richiesti dalla norma censurata per l’abilitazione al rilascio della certificazione tributaria. - Prec. specifico ordinanza n. 499/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'integrazione apportata dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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