Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/2005

Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
312/2005
Data di deposito
22 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:312

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 29, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 29681

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui esclude i riti alternativi nel procedimento davanti al giudice di pace. L’ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio alle richieste della difesa dell’imputato, attesa la necessità che il giudice renda esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente. - In termini: ordinanze n. 92/2005 e n. 51/2004.

Massima n. 29682

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell’ artt. 2, nella parte in cui esclude, nel procedimento davanti al giudice di pace, l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti o, in genere, i riti deflativi, e degli artt. 20 e 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono “che la citazione a giudizio, disposta dalla polizia giudiziaria contenga […] l’avviso che l’imputato può presentare la richiesta di cui all’art. 444 cod. proc. pen., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento […] e che l’imputato, alternativamente alla prevista domanda di oblazione, ovvero il pubblico ministero, possano, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, presentare domanda di applicazione della pena su richiesta”. La Corte, in analoga questione, ha, infatti, affermato che le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore delegato, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento. Le ragioni che giustificano l’omessa previsione del patteggiamento escludono, a loro volta, che sia ravvisabile una violazione del diritto di difesa. Quanto alle censure mosse in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la struttura complessiva del procedimento davanti al giudice di pace, accompagnata da specifiche forme di definizione alternativa, consente di escludere che la omessa previsione del patteggiamento integri una violazione della legge-delega. - Prec. Specifico ordinanza n. 228/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cairo Montenotte con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 20 e 29 del medesimo decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pisciotta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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