Corte costituzionale
Ordinanza n. 289/2005
Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 289/2005
- Data di deposito
- 19 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, come riprodotto, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 7, legge n. 50 del 8 marzo 1999
Parametri
Massime
Massima n. 29651
Sono manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost., dell'art. 170 del d. lgs. 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento delle spettanze liquidate agli ausiliari del magistrato anche nelle ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato emesso dal giudice in composizione collegiale, in quanto, riguardo all'art. 25 Cost., richiamato per rafforzare la dedotta violazione dell'art. 76 Cost. in riferimento a materia che, concernendo la competenza del giudice, sarebbe coperta da riserva assoluta di legge, la norma del testo unico impugnata disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certamente la competenza, mentre, riguardo alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., appare anzi ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico in rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse; la violazione dell'art. 24 Cost. è denunciata apoditticamente, senza motivazione alcuna. - La questione, in riferimento all’art. 76 Cost., è già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 53/2005. - In tema di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio ovvero avverso la revoca del decreto di ammissione già accordato, cfr. sentenza n. 52/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, dal Giudice del Tribunale di Siracusa designato dal Presidente del tribunale e dal Giudice del Tribunale di Messina, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998), sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice del Tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze