Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/2005

Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
289/2005
Data di deposito
19 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:289

Norme oggetto del giudizio

  • art. 170, come riprodotto, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
  • art. 7, legge n. 50 del 8 marzo 1999

Parametri

Massime

Massima n. 29651

Sono manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost., dell'art. 170 del d. lgs. 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento delle spettanze liquidate agli ausiliari del magistrato anche nelle ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato emesso dal giudice in composizione collegiale, in quanto, riguardo all'art. 25 Cost., richiamato per rafforzare la dedotta violazione dell'art. 76 Cost. in riferimento a materia che, concernendo la competenza del giudice, sarebbe coperta da riserva assoluta di legge, la norma del testo unico impugnata disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certamente la competenza, mentre, riguardo alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., appare anzi ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico in rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse; la violazione dell'art. 24 Cost. è denunciata apoditticamente, senza motivazione alcuna. - La questione, in riferimento all’art. 76 Cost., è già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 53/2005. - In tema di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio ovvero avverso la revoca del decreto di ammissione già accordato, cfr. sentenza n. 52/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, dal Giudice del Tribunale di Siracusa designato dal Presidente del tribunale e dal Giudice del Tribunale di Messina, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998), sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice del Tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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