Corte costituzionale
Ordinanza n. 216/2005
Corte cost., ord. 31 maggio 2005, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 216/2005
- Data di deposito
- 31 maggio 2005
- Data di decisione
- 23 maggio 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 14, bis, decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984
- legge n. 17 del 17 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 29429
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, in quanto ad identiche qualifiche e mansioni nell'ambito della stessa pubblica amministrazione verrebbe riservato un trattamento economico e giuridico differente secondo il numero delle prove concorsuali sostenute al momento dell'accesso. Infatti, posto che la norma censurata ha un carattere derogatorio rispetto al sistema e trattandosi nella specie di eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del legislatore, non estensibili oltre i casi espressamente considerati, deve ritenersi che la previsione del beneficio già previsto per le 'ex' carriere speciali al solo personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche e amministrative) che abbia avuto accesso all'impiego pubblico mediante il superamento di tre prove concorsuali non è irragionevole, poiché il maggiore numero di prove sostenute è di per sé un elemento non incongruo per differenziare i dipendenti nell'ambito della stessa categoria. D’altro canto il fatto che il numero delle prove scritte del concorso di accesso è stato fissato in modo diverso secondo i vari periodi storici è coerente con il principio secondo il quale il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. E’ infine inconferente il richiamo dell'articolo 97 Cost., atteso che il principio del buon andamento non è invocabile al fine di conseguire miglioramenti economici da parte del personale dipendente della pubblica amministrazione. - Sulla estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, v. citate sentenze n. 190/1992 e n. 479/1993 ed ordinanze n. 316/1991 e n. 484/1994. - Sul fluire del tempo quale idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche, v. citate ordinanze n. 121/2003 e n. 108/2002. - Sul principio del buon andamento, v. citate ordinanze n. 263/2002 e n. 205/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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