Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/2005

Corte cost., ord. 10 maggio 2005, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
198/2005
Data di deposito
10 maggio 2005
Data di decisione
5 maggio 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:198

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2005
  • deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2005

Parametri

Massime

Massima n. 29401

E’ inammissibile, in riferimento agli artt. 1, 3, 75 e 48 Cost., il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dai promotori e presentatori di quattro 'referendum' abrogativi di alcuni articoli della legge 19 febbraio 2004, n. 40, avverso i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 2005 e la deliberazione del Consiglio dei ministri 7 aprile 2005 di fissazione della data per lo svolgimento delle consultazioni referendarie, in quanto la scelta della data di votazione non terrebbe conto di situazioni oggettive idonee ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di voto, influendo in concreto sulla possibilità dei cittadini di esprimere la loro volontà elettorale e ledendo così la sfera di attribuzioni garantita ai promotori; inoltre non avendo concordato la data di votazione con il comitato promotore, il Governo avrebbe violato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato; da ultimo, secondo detto comitato, la Corte dovrebbe sollevare davanti a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede la concertazione con il comitato promotore della data della consultazione referendaria. Ed invero è dirimente la considerazione che il principio di leale collaborazione può operare solo allorché sussista l'esigenza di coordinare due distinte sfere di attribuzione, di rilevanza costituzionale, o di regolarne le reciproche interferenze; ma nella specie non è configurabile alcuna concorrente attribuzione, costituzionalmente garantita, del comitato promotore dei 'referendum' riguardo alla scelta della data di votazione entro la fascia temporale prestabilita dal legislatore: circostanza, questa, che rende inconferente il richiamo al principio di leale collaborazione; va escluso, altresì, che sussistano i presupposti affinché la Corte sollevi innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970. - La Corte ha, più volte, riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di 'referendum' – dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto – la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, v. citate sentenze n. 502/2000, n. 49/1998 e n. 102/1997; ordinanze n. 195/2003 e n. 131/1997. - Sulla individuazione, ad opera dell'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, di un rigido e ristretto arco temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione referendaria, v. citata ordinanza n. 131/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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