Corte costituzionale
Ordinanza n. 198/2005
Corte cost., ord. 10 maggio 2005, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 198/2005
- Data di deposito
- 10 maggio 2005
- Data di decisione
- 5 maggio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:198
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2005
- deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2005
Parametri
Massime
Massima n. 29401
E’ inammissibile, in riferimento agli artt. 1, 3, 75 e 48 Cost., il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dai promotori e presentatori di quattro 'referendum' abrogativi di alcuni articoli della legge 19 febbraio 2004, n. 40, avverso i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 2005 e la deliberazione del Consiglio dei ministri 7 aprile 2005 di fissazione della data per lo svolgimento delle consultazioni referendarie, in quanto la scelta della data di votazione non terrebbe conto di situazioni oggettive idonee ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di voto, influendo in concreto sulla possibilità dei cittadini di esprimere la loro volontà elettorale e ledendo così la sfera di attribuzioni garantita ai promotori; inoltre non avendo concordato la data di votazione con il comitato promotore, il Governo avrebbe violato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato; da ultimo, secondo detto comitato, la Corte dovrebbe sollevare davanti a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede la concertazione con il comitato promotore della data della consultazione referendaria. Ed invero è dirimente la considerazione che il principio di leale collaborazione può operare solo allorché sussista l'esigenza di coordinare due distinte sfere di attribuzione, di rilevanza costituzionale, o di regolarne le reciproche interferenze; ma nella specie non è configurabile alcuna concorrente attribuzione, costituzionalmente garantita, del comitato promotore dei 'referendum' riguardo alla scelta della data di votazione entro la fascia temporale prestabilita dal legislatore: circostanza, questa, che rende inconferente il richiamo al principio di leale collaborazione; va escluso, altresì, che sussistano i presupposti affinché la Corte sollevi innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970. - La Corte ha, più volte, riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di 'referendum' – dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto – la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, v. citate sentenze n. 502/2000, n. 49/1998 e n. 102/1997; ordinanze n. 195/2003 e n. 131/1997. - Sulla individuazione, ad opera dell'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, di un rigido e ristretto arco temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione referendaria, v. citata ordinanza n. 131/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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