Corte costituzionale
Ordinanza n. 153/2005
Corte cost., ord. 12 aprile 2005, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 153/2005
- Data di deposito
- 12 aprile 2005
- Data di decisione
- 4 aprile 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, lettera c) in combinato disposto con il successivo comma 5 come sostituito, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 12, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29339
E’ manifestamente inammissibile, per contraddittorietà sulla motivazione della rilevanza, difetto di pregiudizialità ed erronea indicazione delle norme da censurare, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera c), in combinato disposto con il successivo comma 5 – come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 – del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, là dove prevede che, a seguito della dichiarazione dell'autorità di polizia di appartenenza di un soggetto ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, lo straniero munito di permesso di soggiorno scaduto, di cui abbia tempestivamente chiesto il rinnovo, venga espulso con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, senza preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria nel contraddittorio tra le parti, o comunque previa audizione, sollevata per l’asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa della disparità di trattamento tra straniero e cittadino, che siano dichiarati appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, per effetto dell'applicabilità, solo per il secondo, di misura coercitiva previa instaurazione del contraddittorio e vaglio dell'autorità giudiziaria, ed inoltre per la ritenuta lesione degli artt. 13, secondo e terzo comma, 16 e 24 della Costituzione, a causa della violazione della libertà personale senza adeguato controllo giurisdizionale. - V., citate, sulla inammissibilità per contraddittorietà sulla motivazione della rilevanza, ordinanze n. 60/2004 e n. 217/2003; sulla inammissibilità per difetto di pregiudizialità, ordinanze n. 213/2004 e n. 264/1998; sulla inammissibilità per erronea indicazione della norma da censurare, ordinanze n. 217/2003 e n. 96/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera c), in combinato disposto con il successivo comma 5 – come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) – del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, commi secondo e terzo, 16 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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