Corte costituzionale
Ordinanza n. 152/2005
Corte cost., ord. 12 aprile 2005, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 152/2005
- Data di deposito
- 12 aprile 2005
- Data di decisione
- 4 aprile 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 6, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 7, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 8, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 9, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 10, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 11, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 29338
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici remittenti nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante: l'art. 5, comma 8, del d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione – prevista dal comma 7 – per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva per l’asserita violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse – ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 – nonché l'art. 3, ed in particolare la configurazione dell’opzione per l’attività assistenziale esclusiva quale requisito per l’attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4 e il divieto di attribuire al medico universitario, il quale non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività, per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione. Invero, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione, è sopravvenuto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2004, n. 138, che ha modificato, con l'art. 2-septies, il comma 4 dell'art. 15-quater, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, richiamato espressamente dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Inoltre, in data posteriore alle predette ordinanze, è sopravvenuto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001), recante le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale. Infine, questa Corte, con la sentenza n. 71 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 15-nonies, comma 2, del d. lgs. n. 502 del 1992, disposizione alla quale espressamente rinviano il comma 3, nonché il comma 11 dell'art. 5 del d. lgs. n. 517 del 1999, entrambi oggetto di impugnazione da parte dei giudici a quibus. In definitiva, gli atti legislativi e regolamentari sopra indicati, nonché la citata sentenza n. 71 del 2001 di questa Corte, influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e, pertanto, impongono un nuovo esame da parte dei rimettenti dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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