Corte costituzionale
Sentenza n. 9/2004
Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/2004
- Data di deposito
- 13 gennaio 2004
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:9
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale n. 420 del 24 ottobre 2001
- art. 148, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 149, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 150, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 152, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 10, decreto legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998
- art. 3, decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 420 del 24 ottobre 2001
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
Massime
Massima n. 28253
Esclusione dal giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana in relazione all'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420 della censura relativa alla asserita irragionevolezza della norma regolamentare impugnata per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione nei confronti dello Stato, infatti, è finalizzato, per sua natura, ad accertare l'esistenza di una lesione, da parte del secondo, della sfera di competenza della prima, per come costituzionalmente garantita; sicché ulteriori censure, come quelle nella specie proposte per sospetta lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, esulano dal tema proprio dell'oggetto del conflitto. Diversamente potrebbe accadere che, tramite lo strumento del conflitto, la Corte venga chiamata impropriamente ad un sindacato generale di legittimità costituzionale – del tutto estraneo al sistema – su atti non aventi forza di legge. – In tema, citata la sentenza n. 27/1996.
Massima n. 28254
Poiché la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della norma regolamentare di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, impugnata dalla Regione Toscana con ricorso per conflitto di attribuzioni, è successiva a quella di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V della parte II della Costituzione, è a questo testo modificato, e non a quello originario, che occorre fare riferimento.
Massima n. 28255
Il quadro complessivo della disciplina dei beni culturali va ricostruito sulla base di molteplici dati normativi, eterogenei per il loro contesto specifico e per il rango della fonte. In particolare, ai fini della distinzione fra tutela e valorizzazione dei beni culturali, utili elementi possono essere desunti dagli articoli 148, 149, 150 e 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ancorché emanato in un momento antecedente la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001. E', peraltro, rilevante il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (art. 10, comma 1, lettera b-bis, con una disposizione aggiunta con l'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi modificata dal comma 52 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3). – In tema, citata la sentenza n. 94/2003.
Massima n. 28256
Premesso che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (le quali in nessun atto attribuiscono la tutela dei beni culturali a soggetti diversi dallo Stato), sono state considerate attività strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, sovrapponibili, si rileva che nel modificare il quadro costituzionale delle competenze di Stato e Regioni per la parte relativa ai beni culturali, il legislatore di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 ha tenuto conto sia delle caratteristiche del patrimonio storico-artistico italiano (formato in grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e che delle vicende storiche del nostro Paese sono espressione e testimonianza e che vanno considerate nel loro complesso come un tutt'uno, anche a prescindere dal valore del singolo bene isolatamente considerato) – alla cui peculiarità è legata la riserva di competenza statale sulla tutela dei beni culturali –, sia della normativa esistente: è stata così attribuita allo Stato la potestà legislativa esclusiva e la conseguente potestà regolamentare in materia di beni culturali e ambientali (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione). All'art. 118, terzo comma, è stato poi prescritto – con una norma di cui può auspicarsi un'applicazione – che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali.
Massima n. 28257
Nel modificare il quadro costituzionale delle competenze di Stato e Regioni per la parte relativa ai beni culturali, il legislatore di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 ha tenuto conto sia delle caratteristiche del patrimonio storico-artistico italiano (formato in grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e che delle vicende storiche del nostro Paese sono espressione e testimonianza e che vanno considerate nel loro complesso come un tutt'uno, anche a prescindere dal valore del singolo bene isolatamente considerato) – alla cui peculiarità è legata la riserva di competenza statale sulla tutela dei beni culturali –, sia della normativa esistente: è stata così attribuita alla legislazione concorrente di Stato e Regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 117, terzo comma, della Costituzione).
Massima n. 28258
La norma di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, impugnata dalla Regione Toscana con ricorso per conflitto di attribuzioni in quanto reputata lesiva della sfera di competenza legislativa c.d. residuale, e quindi esclusiva, in materia di formazione professionale, non riguardando la qualifica generale di “restauratore“ e non disciplinando corsi di istruzione, requisiti di ammissione, reclutamento e status dei docenti, non può rientrare nella materia della formazione professionale. Quanto alla pretesa violazione del riparto di competenze nella materia delle professioni, la relativa censura, priva di adeguata specifica motivazione, è inammissibile. – In tema di regolamenti esecutivi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici, citata la sentenza n. 482/1995.
Massima n. 28259
La norma di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, impugnata dalla Regione Toscana con ricorso per conflitto di attribuzioni, concernendo l'acquisizione della qualifica di restauratore ai fini dell'esecuzione dei lavori di manutenzione e restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici ricadenti nella disciplina della legge n. 109 del 1994 e, perciò, risultando compresa nella normativa relativa al restauro di tali beni, rientra nella materia della tutela dei beni culturali, della cui esplicazione il restauro costituisce una delle attività fondamentali. In quanto tale, essa fa parte di un ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato, non sussistendo alcuna violazione delle competenze legislative garantite alle Regioni. – In tema di restauro di beni culturali, citata la sentenza n. 277/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i beni e le attività culturali, emanare l'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al d.m. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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