Corte costituzionale
Sentenza n. 431/2004
Corte cost., sent. 29 dicembre 2004, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 431/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:431
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29021
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in via principale, dalla Regione Veneto in quanto prevede, per l’anno 2002, talune proroghe di agevolazioni fiscali relative all’IRAP inerenti all’agricoltura, deve essere disattesa la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta modificazione, ad opera dell’art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, della disposizione censurata, giacché le modificazioni introdotte non hanno natura satisfattiva delle pretese della ricorrente. - Sulla possibilità di dichiarare, nei giudizi in via principale, la cessazione della materia del contendere a seguito di 'ius superveniens' solo nel caso in cui la nuova normativa sia satisfattiva delle pretese azionate, v. le citate ordinanze nn. 347/2001, 443/2002 e 137/2004.
Massima n. 29022
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento agli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, in quanto prevede, per l’anno 2002, talune proroghe di agevolazioni fiscali relative all’IRAP inerenti all’agricoltura. Premesso che l’IRAP è un tributo istituito e disciplinato dal decreto legislativo n. 446 del 1997, salve le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal medesimo decreto legislativo, e che quindi la disciplina sostanziale dell’imposta, ivi compresa la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, rientra tuttora nella competenza dello Stato, deve escludersi che ogni intervento sul tributo, che comporti un minor gettito per le Regioni, debba essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale, non essendo consentita un’atomistica considerazione di isolate disposizioni modificative del tributo, senza valutare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione; né la ricorrente Regione Veneto ha dedotto e dimostrato che l’intervento normativo compiuto sulle aliquote dell’IRAP abbia dato luogo ad una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a sua disposizione per l’adempimento dei propri compiti. - Sulla natura di tributo statale dell’IRAP v. le citate sentenze nn. 296/2003, 311/2003 e 37/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposta, in riferimento agli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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