Corte costituzionale

Sentenza n. 431/2004

Corte cost., sent. 29 dicembre 2004, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
431/2004
Data di deposito
29 dicembre 2004
Data di decisione
16 dicembre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:431

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29021

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in via principale, dalla Regione Veneto in quanto prevede, per l’anno 2002, talune proroghe di agevolazioni fiscali relative all’IRAP inerenti all’agricoltura, deve essere disattesa la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta modificazione, ad opera dell’art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, della disposizione censurata, giacché le modificazioni introdotte non hanno natura satisfattiva delle pretese della ricorrente. - Sulla possibilità di dichiarare, nei giudizi in via principale, la cessazione della materia del contendere a seguito di 'ius superveniens' solo nel caso in cui la nuova normativa sia satisfattiva delle pretese azionate, v. le citate ordinanze nn. 347/2001, 443/2002 e 137/2004.

Massima n. 29022

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento agli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, in quanto prevede, per l’anno 2002, talune proroghe di agevolazioni fiscali relative all’IRAP inerenti all’agricoltura. Premesso che l’IRAP è un tributo istituito e disciplinato dal decreto legislativo n. 446 del 1997, salve le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal medesimo decreto legislativo, e che quindi la disciplina sostanziale dell’imposta, ivi compresa la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, rientra tuttora nella competenza dello Stato, deve escludersi che ogni intervento sul tributo, che comporti un minor gettito per le Regioni, debba essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale, non essendo consentita un’atomistica considerazione di isolate disposizioni modificative del tributo, senza valutare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione; né la ricorrente Regione Veneto ha dedotto e dimostrato che l’intervento normativo compiuto sulle aliquote dell’IRAP abbia dato luogo ad una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a sua disposizione per l’adempimento dei propri compiti. - Sulla natura di tributo statale dell’IRAP v. le citate sentenze nn. 296/2003, 311/2003 e 37/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposta, in riferimento agli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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