Corte costituzionale

Sentenza n. 39/2004

Corte cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/2004
Data di deposito
26 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:39

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28342

Le norme di cui agli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale – censurate in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui limitano gli accertamenti sulla persona dell'imputato e i successivi provvedimenti in ordine alla sospensione del procedimento alle sole ipotesi in cui, per infermità mentale, l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, e non prevedono invece l'applicazione della disciplina della sospensione del processo a tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente, esercitando validamente la propria autodifesa – appartengono ad un sistema normativo chiaramente volto a prevedere la sospensione del processo ogni volta che “lo stato mentale“ dell'imputato ne impedisca la cosciente partecipazione. Partecipazione che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell'imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa: con la conseguenza che il processo non può svolgersi non solo quando una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche quando qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato. Non sussiste dunque la denunciata lacuna di tutela del diritto di difesa; e neppure la violazione del principio di eguaglianza, dal momento che il descritto sistema si applica in tutti i casi in cui lo stato mentale dell'imputato ne impedisca la consapevole e attiva partecipazione al processo, senza alcuna ingiustificata disparità di trattamento. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. – In tema di consapevole partecipazione al processo, ricordata la sentenza n. 341/1999, che ha esteso la norma di cui all'art. 119 del codice di procedura penale, che prevede il diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete. – A proposito di infermità mentale, non più necessariamente sopravvenuta nel processo, citata la sentenza n. 340/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 70 (Accertamenti sulla capacità dell'imputato), 71 (Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato) e 72 (Revoca dell'ordinanza di sospensione) del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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