Corte costituzionale

Sentenza n. 382/2004

Corte cost., sent. 14 dicembre 2004, n. 382

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
382/2004
Data di deposito
14 dicembre 2004
Data di decisione
1° dicembre 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:382

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28922

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui – nel definire l’”informazione privilegiata” come “un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo” – “non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l’influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi “sensibile”. I giudici rimettenti, infatti, invocano l’addizione, alla formula definitoria dell’”informazione privilegiata”, di “parametri” atti a rendere più puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento della fattispecie, postulando così una operazione di “riempimento” dei contenuti della norma, che è estranea ai poteri della Corte, rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità del legislatore.

Massima n. 28923

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui commina, per il delitto di abuso di informazioni privilegiate, una pena superiore a quella indicata dalla legge delega 6 febbraio 1996, n. 52, o, in alternativa, dell’art. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce l’entità della pena che il legislatore delegato avrebbe dovuto comminare per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle già disciplinate da leggi vigenti, tra le quali rientra il reato di ‘insider trading’. In primo luogo, infatti, il quesito è prospettato in forma di alternatività fra due distinte soluzioni, per cui, alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale, è di per sé inammissibile; in secondo luogo, la questione di costituzionalità prospettata poggia su una erronea premessa normativa e si risolve, quanto alla prima delle censure formulate in via alternativa, in una errata individuazione della norma della legge di delegazione, alla cui stregua dovrebbe essere verificato il supposto vizio di eccesso di delega e, quanto alla seconda censura, nella impugnazione di una norma in conferente. - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in modo ancipite, v. sentenze citate nn. 128, 159 e 299/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa e dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 180 del decreto legislativo n. 58 del 1998, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, o, in alternativa, dell'art. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Siracusa e dal Tribunale di Roma con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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