Corte costituzionale

Sentenza n. 381/2004

Corte cost., sent. 14 dicembre 2004, n. 381

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
381/2004
Data di deposito
14 dicembre 2004
Data di decisione
1° dicembre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:381

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 5, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 6, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 7, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 8, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 9, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 13, comma 3, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 15, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 16, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 2, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 3, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 2, comma 21, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28917

Trattazione separata delle questioni di legittimità costituzionale e riserva di decisioni sulle restanti questioni sollevate con lo stesso ricorso.

Massima n. 28918

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, purché non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte. Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale l’istituzione dell’IRAP con legge statale e l’espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l’imposta stessa non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 3, comma 1, lettera a) 5, 6, 7, 8, 9, (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. - In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione v. sentenze citate nn. 296/2003, 297/2003 e 311/2003.

Massima n. 28919

Le doglianze delle Regioni ricorrenti, secondo cui la modifica dell’imponibile comporterebbe una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni senza alcuna forma compensativa sono prive di fondamento in relazione all’art. 119, quarto comma della Costituzione. Infatti, come la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, purché non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, circostanza, quest’ultima, non emersa nel giudizio. Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale l’istituzione dell’IRAP con legge statale e l’espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l’imposta stessa non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario. Del resto, la sospensione di parte dell’autonomia nel prelievo tributario che la legge statale riconosce alle Regioni è giustificata del fatto che essa è temporanea e provvisoria, in attesa di un complessivo ridisegno dell’autonomia tributaria delle Regioni, nel quadro dell’attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 2, 3, comma 1, lettera a) 5, 6, 7, 8, 9, (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. - Sulla sussistenza del rapporto di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte v. sentenze citate nn. 29/2004 e 337/2001. - In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione v. sentenze citate nn. 296/2003, 297/2003 e 311/2003.

Massima n. 28920

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, purché non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte. Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale l’istituzione dell’IRAP con legge statale e l’espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l’imposta stessa non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 2, 3 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. - Per quanto riguarda la istituzione del tributo da parte dello Stato con l’attribuzione del gettito alla regione v. citata sentenza n. 311/2003. - Sulla sussistenza del rapporto di corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte v. sentenze citate nn. 29/2004 e 337/2001.

Massima n. 28921

In relazione alla norma impugnata che proroga, fino al 31 dicembre 2004, la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP non può che essere richiamata la più recente giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’istituzione dell’IRAP con legge statale e l’espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l’imposta stessa non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario. Del resto, la sospensione di parte dell’autonomia nel prelievo tributario che la legge statale riconosce alle Regioni è giustificata del fatto che essa è temporanea e provvisoria, in attesa di un complessivo ridisegno dell’autonomia tributaria delle Regioni, nel quadro dell’attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione. In particolare, la norma espressamente limita al 31 dicembre 2004 l’effetto della sospensione medesima, con ciò rafforzando il suo carattere transitorio. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 2, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. - Sulla sussistenza del rapporto di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte v. sentenze citate nn. 29/2004 e 337/2001. - In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione v. sentenze citate nn. 296/2003, 297/2003 e 311/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in epigrafe;

riuniti i giudizi relativamente alle questioni concernenti gli articoli 2, 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 15 del 2003);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 2003);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 26 del 2003);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 34 del 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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