Corte costituzionale
Sentenza n. 37/2004
Corte cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/2004
- Data di deposito
- 26 gennaio 2004
- Data di decisione
- 20 gennaio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:37
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 10, comma 1, lettera a), legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 10, comma 1, lettera b), legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 10, comma 1, lettera c), legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 27, comma 8, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998
- art. 27, comma 9, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- legge n. 212 del 27 luglio 2000
- art. 27, comma 10, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 1, legge n. 925 del 22 dicembre 1980
- art. 2, legge n. 925 del 22 dicembre 1980
- art. 27, comma 11, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 25, comma 1, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 12, legge n. 133 del 13 maggio 1999
- art. 25, comma 5, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 67, comma 1, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
- art. 119, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 28299
La presente pronunzia riguarda le sole questioni relative agli artt. 10, comma 1, lettere a), b) e c) e 27, commi 8, 9, 10 e 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre resta riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.
Massima n. 28300
Nella fase del passaggio dall’attuale sistema, caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora dipendente dal bilancio statale e da una disciplina statale unitaria per tutti i tributi, ad un nuovo sistema deve ritenersi preclusa alle Regioni (salvo i limiti ad esse già espressamente riconosciuti da leggi statali), in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, l’esercizio della potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali e, per converso, deve ritenersi tuttora spettante allo Stato la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti. - Sentenze citate nn. 296/2003 e 297/2003.
Massima n. 28301
Premesso che il legislatore statale conserva il potere di intervento fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali, lo spostamento del termine al 31 marzo di ogni anno, con la previsione di una efficacia retroattiva delle deliberazioni al 1° gennaio, comporta la deroga al principio generale sancito dalla legge statale sul c.d. statuto del contribuente, che, di regola, esclude l’efficacia retroattiva delle modifiche introdotte nella disciplina dei tributi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale, nel sostituire il comma 5 dell’art. 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modifica il termine per deliberare le variazioni di tariffe, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Massima n. 28302
E’ norma meramente facoltizzante, che allarga, e non restringe, l’autonomia dei Comuni, quella che prevede la facoltà di suddividere, agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa nazionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Massima n. 28303
La disciplina concernente le esenzioni dall’imposta sulla pubblicità, che, a differenza da quanto sostenuto dalla Regione ricorrente, non riguarda il “governo del territorio”, rientra nella disciplina che fa ancora capo alla legislazione statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Massima n. 28304
Il legislatore statale conserva il potere di intervento fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali, ne consegue che non è limitativa della potestà regolamentare dei Comuni né presenta profili di irragionevolezza la previsione di stabilire il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio e che i regolamenti sulle entrate, ancorché approvati entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. La decorrenza dell’efficacia dei regolamenti locali, peraltro, ha lo scopo di consentire la deroga al principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e ribadito, quanto alle norme tributarie, dall’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.
Massima n. 28305
La disposizione che differisce i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive o 1997 e successive, ha lo scopo di consentire la deroga al principio di irretroattività sancito dell’art. 3, comma 3, dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.
Massima n. 28306
La norma che fissa ‘ex novo’ le basi di calcolo dei sovracanoni (salvo per gli anni a venire l’applicazione del meccanismo di aggiornamento) dovuti ai Comuni o ai consorzi obbligatori tra essi costituiti, compresi nel relativo bacino imbrifero montano, dai concessionari delle derivazioni d’acqua interviene su una materia già interamente regolata dalla legge dello Stato, che conserva la competenza fino all’attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.
Massima n. 28307
Premesso che il sistema catastale, compresi i criteri e le procedure per la determinazione delle relative rendite, che costituiscono anche la base imponibile a cui è commisurata l’imposta comunale sugli immobili, è di competenza del legislatore statale, la disposizione che regola l’ipotesi particolare in cui l’ICI relativa agli immobili “a destinazione speciale” industriale o commerciale, in precedenza versata ad un unico Comune, sia successivamente da versare a più Comuni, a seguito della attribuzione di separate rendite per le parti insistenti sui rispettivi territori e la previsione di un accordo fra i Comuni interessati e di una delega da parte degli stessi al Ministero dell’interno per effettuare le necessarie variazioni sugli importi spettanti a titolo di trasferimenti erariali deve anch’essa far capo alla legislazione dello Stato, poiché va ad incidere su una disciplina che è di stretta pertinenza statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.
Massima n. 28308
Premesso che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita e regolata dalla legge dello Stato, rimane nella disponibilità del legislatore statale disciplinare le modalità della attribuzione del gettito. Ne consegue che la disposizione che reca modifiche e che fa riferimento, anziché ai dati reali, ai dati statistici relativi ai redditi imponibili dei soggetti aventi domicilio nei singoli Comuni, pur allontanando la disciplina concreta dell’addizionale dal modello del tributo riscosso da ciascun ente nel proprio territorio, spostandolo verso quello di un riparto fra gli enti del gettito del tributo, tuttavia, ciò non è sufficiente a determinare una sostanziale alterazione ‘in pejus’ dell’autonomia finanziaria di cui gli enti locali già fruivano, né può ritenersi compressa significativamente la certezza delle entrate. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
Massima n. 28309
Premesso che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita e regolata dalla legge dello Stato, non può negarsi al legislatore statale la potestà di regolare, anche in termini temporali più ampi, la fase di transizione al nuovo sistema. Il criterio del riferimento ai dati statistici più recenti, anziché a quelli reali appare più facilmente giustificabile ai fini del riparto di quella che è configurata come una compartecipazione al gettito del tributo erariale, mentre, in ordine alla riduzione della compartecipazione nei limiti dei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni, vale il rilievo che, nella fase transitoria, già veniva mantenuta l’invarianza dell’onere per lo Stato, onde, la norma non fa che assicurare in modo più pieno tale invarianza. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in epigrafe,
riuniti i giudizi relativamente alle questioni concernenti gli articoli 10, comma 1, lettere a, b, e c, 25, commi 1 e 5, e 27, commi 8, 9, 10 e 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, lettere a, b e c, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso in epigrafe (r.ric. n. 20 del 2002);
dichiara non fondate le questioni d legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 8, 9, 10 e 11, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso in epigrafe (r.ric. n. 20 del 2002);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 1 e 5, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe (r.ric. n. 23 del 2002).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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