Corte costituzionale

Sentenza n. 285/2004

Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 285

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
285/2004
Data di deposito
28 luglio 2004
Data di decisione
13 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:285

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 7, secondo periodo primo inciso, decreto-legge n. 330 del 31 maggio 1994
  • art. 1, comma 1, legge n. 473 del 27 luglio 1994
  • art. 1, legge n. 473 del 27 luglio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 28740

La legge tributaria può incidere sulla capacità contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione, purché tale capacità sia ancora sussistente al momento dell’imposizione. Tuttavia, nel caso di specie, non sussiste alcuna sostanziale retroattività delle disposizioni attinenti alla detraibilità dall’imposta lorda dell’onere del pagamento degli interessi sui mutui agrari, poiché il nuovo regime agevolativo concernente gli interessi passivi è stato adottato nello stesso anno di riferimento fiscale preso in considerazione, per cui la capacità contributiva va esaminata con riferimento all’anno solare preso in considerazione nel suo complesso dalla norma. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 53 della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473). - V. sentenza citata n. 16/2002.

Massima n. 28741

Il sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della decretazione d’urgenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, può essere esercitato solo in caso di evidente mancanza dei presupposti stessi, sicché la mera affermazione, da parte del giudice rimettente, che il decreto legge, ponendosi a conclusione di una serie di decreti-legge non convertiti, dei quali ha riprodotto la disposizione impugnata, renderebbe “manifesta l’insussistenza, al 31 maggio 1994, della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria”, non è da sola idonea a rendere “evidente” la mancanza del presupposto per il ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Governo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 77 della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473).

Massima n. 28742

Rientra nella discrezionalità del legislatore la modifica della previgente disciplina senza che i beneficiari di un pregresso regime agevolativo possano vantare alcun diritto a mantenere indefinitamente il vantaggio precedentemente loro accordato, non sussistendo, in quanto non protetta dall’ordinamento, una aspettativa alla intangibilità del beneficio ricevuto, che la precedente normativa avrebbe creato nei contribuenti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473).

Massima n. 28743

La legge di conversione del decreto legge è oggetto di autonoma valutazione da parte della Corte costituzionale, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale di tale legge sollevata ‘per relationem’ alle censure proposte contro il decreto-legge, non può avere esito diverso da quello riservato al decreto-legge. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 53 e 97, primo comma, della Costituzione, dell’art. 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, primo inciso, del decretolegge 31 maggio 1994, n. 330 (Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 77 e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della suddetta legge 27 luglio 1994, n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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