Corte costituzionale
Sentenza n. 282/2004
Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 282/2004
- Data di deposito
- 28 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 16 del 23 aprile 1987
Parametri
Massime
Massima n. 28725
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, per aver il giudice rimettente fatto applicazione della norma impugnata, ancorché con sentenze parziali, poiché, proprio in applicazione della disposizione ne è risultata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della incidenza della norma stessa su organismi di carattere privato.
Massima n. 28726
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, prospettata sul rilievo del difetto di motivazione sulla perdurante rilevanza, per aver il rimettente ritenuto applicabile l’art. 117 della Costituzione nel vecchio testo, dopo la restituzione degli atti disposta dalla Corte. Ed invero, il problema della correttezza del parametro applicabile, se può, astrattamente, incidere sul merito della questione, non ne condiziona, in questo caso, l’ammissibilità.
Massima n. 28727
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, prospettata sull’asserito difetto di motivazione in ordine ai profili di legittimità costituzionale riferiti agli altri parametri costituzionali invocati. Ed invero, ancorché succintamente, il rimettente indica le ragioni di fondo della asserita violazione costituzionale.
Massima n. 28728
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite, rimasto fondamentalmente invariato dal vecchio al nuovo testo dell’art. 117: vale a dire, il divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati, fondato sull’esigenza connessa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano detti rapporti . - V. sentenze citate nn. 82/1998 e 352/2001.
Massima n. 28729
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 2, 18, 41, 42, 43 e 117 della Costituzione, l’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16. Pur riconoscendo, infatti, alle Regioni la competenza a disciplinare le attività di bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne l’esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le modalità di gestione delle relative opere, come pure la possibilità a dettare norme per disciplinare in modo nuovo le forme di gestione, tuttavia, la norma censurata, nel disporre la soppressione ‘ex lege’ di organismi e di gestioni, anche di carattere privato, stabilendo che i consorzi di bonifica succedano ad essi nei rapporti giuridici e amministrativi, da un lato travalica il limite del divieto di alterare le fondamentali regole del diritto privato; dall’altro lato, si risolve in una violazione dei principi costituzionali di autonomia e di salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione. - V. sentenze citate nn. 66/1992 e 326/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di enti di bonifica - Delega di funzioni amministrative”).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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