Corte costituzionale

Sentenza n. 257/2004

Corte cost., sent. 21 luglio 2004, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
257/2004
Data di deposito
21 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:257

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28674

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’obbligo di tradurre il decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ovvero in una lingua che risulti allo stesso effettivamente conosciuta e, ove ciò non sia possibile, consente invece la traduzione del provvedimento in lingua francese, inglese o spagnola. Infatti, la carente e generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio ‘a quo’ della sollevata questione di legittimità costituzionale. - V. sentenze citate nn. 293/2003, 141/2003 e 61/2002.

Massima n. 28675

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’effettiva conoscibilità dell’atto proveniente dalla pubblica amministrazione, diretto ad influire nella sfera giuridica dello straniero, coessenziale alla effettività del diritto di difesa in giudizio, deve essere valutata in concreto e tale valutazione compete ai giudici di merito. Ne consegue che ove tale conoscibilità non sia assicurata, il giudice, nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi dell’ordinamento giuridico, dovrà trarne una regola congruente con l’esigenza di non vanificare il diritto di azione, come quella, già enucleata dalla giurisprudenza di merito, che ha ritenuto l’inefficacia del provvedimento non tradotto in lingua comprensibile al destinatario e la sua inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso. Non sono, pertanto, fondate, in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7 e 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. - V. sentenze citate nn. 198/2000 e 227/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, e 14, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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