Corte costituzionale
Sentenza n. 257/2004
Corte cost., sent. 21 luglio 2004, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/2004
- Data di deposito
- 21 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:257
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28674
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’obbligo di tradurre il decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ovvero in una lingua che risulti allo stesso effettivamente conosciuta e, ove ciò non sia possibile, consente invece la traduzione del provvedimento in lingua francese, inglese o spagnola. Infatti, la carente e generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio ‘a quo’ della sollevata questione di legittimità costituzionale. - V. sentenze citate nn. 293/2003, 141/2003 e 61/2002.
Massima n. 28675
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’effettiva conoscibilità dell’atto proveniente dalla pubblica amministrazione, diretto ad influire nella sfera giuridica dello straniero, coessenziale alla effettività del diritto di difesa in giudizio, deve essere valutata in concreto e tale valutazione compete ai giudici di merito. Ne consegue che ove tale conoscibilità non sia assicurata, il giudice, nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi dell’ordinamento giuridico, dovrà trarne una regola congruente con l’esigenza di non vanificare il diritto di azione, come quella, già enucleata dalla giurisprudenza di merito, che ha ritenuto l’inefficacia del provvedimento non tradotto in lingua comprensibile al destinatario e la sua inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso. Non sono, pertanto, fondate, in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7 e 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. - V. sentenze citate nn. 198/2000 e 227/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, e 14, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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