Corte costituzionale
Sentenza n. 222/2004
Corte cost., sent. 15 luglio 2004, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/2004
- Data di deposito
- 15 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:222
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 4, come sostituito, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 12, comma 1, lettera c), legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 13, comma 5, bis introdotto, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 2, decreto-legge n. 51 del 4 aprile 2002
- legge n. 106 del 7 giugno 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28624
Manifesta inammissibilità – per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell’art. 13, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione, posto che rispetto alle norme impugnate – che prevedono i diversi casi di espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica – il rimettente svolge le medesime argomentazioni poste a fondamento del diverso dubbio di legittimità costituzionale che investe, invece, il comma 5-bis, concernente il relativo procedimento di convalida. Sicché le relative questioni sono prive di motivazione, ciò che ne impedisce lo scrutinio nel merito.
Massima n. 28625
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione, l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Ed infatti, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera viene eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria, con la conseguenza che lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale, vanificando in tal modo sia la garanzia contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore, sia il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile, vale a dire il diritto di essere ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore. – Sul fatto che l’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica investa la libertà personale e sia quindi misura assistita dalle garanzie previste dall’art. 13 Cost., v. la richiamata sentenza n. 105/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 13, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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