Corte costituzionale
Sentenza n. 219/2004
Corte cost., sent. 9 luglio 2004, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/2004
- Data di deposito
- 9 luglio 2004
- Data di decisione
- 7 luglio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:219
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 134 del 12 giugno 2003
- art. 5, comma 1, legge n. 134 del 12 giugno 2003
- art. 5, comma 2, in relazione, legge n. 134 del 12 giugno 2003
- art. 1, legge n. 134 del 12 giugno 2003
- art. 5, comma 2, legge n. 134 del 12 giugno 2003
- art. 5, comma 3, legge n. 134 del 12 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28617
Il comma 1-bis del nuovo testo dell’art. 444 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1 della legge n. 134 del 2003, stabilisce che, qualora la pena detentiva superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, sono esclusi dal patteggiamento i procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. - cioè i delitti espressione di gravi forme di criminalità organizzata ovvero commessi con finalità di terrorismo - e i procedimenti nei confronti dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale; inoltre, quanto agli effetti premiali, a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 445, commi 1 e 2, cod. proc. pen. dall’art. 2 della legge n. 134 del 2003, l’esenzione dal pagamento delle spese processuali, il divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all’art. 240 cod. pen.) e l’estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i delitti e per le contravvenzioni operano solo nei casi in cui la pena detentiva non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria. Di conseguenza, può affermarsi che proprio le cautele adottate dal legislatore nel prevedere le predette ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva dal patteggiamento in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata e la non operatività di importanti effetti premiali consentono di ritenere, alla luce della disciplina complessiva risultante dalle modifiche recate dalla legge n. 134 del 2003, che la scelta di ampliare l’ambito di operatività del patteggiamento, certamente rientrante nella sfera della discrezionalità del legislatore, non è stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
Massima n. 28618
L'art. 5, comma 1, della legge n. 134 del 2003 consente all'imputato o al suo difensore munito di procura speciale, con il consenso del pubblico ministero, di formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla citata legge, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 134 del 2003 in cui sia prevista la loro partecipazione, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 134, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Tale disciplina transitoria, che fa seguito alla rivisitazione dell'istituto del patteggiamento operata dalla legge n. 134 del 2003, nel consentire la formulazione dell'istanza di patteggiamento anche nei casi in cui l’istruzione dibattimentale sia già in fase avanzata non si pone in contraddizione né con le finalità deflative che ispirano questo rito alternativo, né con il principio della ragionevole durata del processo, posto che il ricorso a tale istituto è infatti in grado di assicurare una notevole accelerazione rispetto alle cadenze del procedimento ordinario, sia perché l’accordo tra le parti ne provoca l’immediata conclusione, sia per i consistenti limiti all’appellabilità della sentenza stabiliti dall’art. 448, comma 2, del codice di rito. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione. – Sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti ovvero delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e sulla circostanza che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure d'illegittimità costituzionale v., da ultimo, la richiamata sentenza n. 381/2001, nonché, con specifico riferimento al regime transitorio introdotto a seguito di modifiche concernenti i riti alternativi, le citate ordinanze n. 222/2002, n. 432 e n. 220/2001.
Massima n. 28619
L'art. 5, comma 2, della legge n. 134 del 2003, censurato nella parte in cui impone al giudice, su richiesta dell’imputato, di sospendere il dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per consentire a quest’ultimo di valutare l’opportunità di formulare la richiesta di applicazione della pena, pur assegnando all’imputato uno 'spatium deliberandi' molto ampio che decorre dalla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge n. 134, anziché dalla data di entrata in vigore della legge stessa, non è frutto di una scelta affatto ingiustificata, tale da incidere significativamente sulla ragionevole durata del processo, posto che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa e che il principio della ragionevole durata del processo deve essere contemperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare proprio dal diritto di difesa. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. – Sulla richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato quale modalità di esercizio del diritto di difesa v. le richiamate sentenza n. 101/1993 e ordinanza n. 560/2000. – Sull'esigenza di contemperare il principio della ragionevole durata del processo con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare dal diritto di difesa v., tra le tante, le citate ordinanze n. 32, n. 204 e n. 399/2001, n. 458 e n. 519/2002 e n. 251/2003.
Massima n. 28620
L'art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134, censurato nella parte in cui detta una disciplina transitoria applicabile anche nei processi in corso di trattazione in dibattimento per reati che sarebbero già stati patteggiabili ad una pena contenuta entro i due anni di reclusione – prima della riforma dell'istituto del patteggiamento, introdotta dalla citata legge n. 134 del 2003 – ed in cui l’imputato non aveva presentato alcuna proposta in tal senso nei termini prescritti, è giustificato da evidenti finalità deflative, nonché dalle modifiche contestualmente apportate dalla legge n. 134 del 2003 alla disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi – l’art. 4 di tale legge ha, infatti, raddoppiato i limiti massimi delle pene detentive sostituibili rispettivamente con la semidetenzione (due anni), con la libertà controllata (un anno) e con la pena pecuniaria (sei mesi), modificando altresì il regime delle condizioni soggettive di esclusione della sostituzione ed abolendo le esclusioni oggettive –, con l'evidente conseguenza che anche in relazione alle pene patteggiabili non superiori a due anni di detenzione la riforma ha aperto nuove prospettive all’imputato, che può quindi avere interesse e convenienza a concordare l’applicazione di una pena sostitutiva in luogo di una pena che, alla stregua della precedente disciplina, sarebbe stata detentiva. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, in relazione all’art. 1, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
Massima n. 28621
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui la disciplina transitoria dettata dalle norme impugnate – contestuale alla riforma dell'istituto del patteggiamento introdotta dalla stessa legge – non si applica nel giudizio abbreviato e nel procedimento a citazione diretta. I rimettenti, infatti, hanno omesso di verificare la possibilità di seguire una interpretazione diversa da quella da essi acriticamente accolta e sono quindi venuti meno all’onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale. – Sull'onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, v., da ultimo, le richiamate ordinanze n. 279, n. 208 e n. 19/2003, n. 233 e n. 116/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di di Roma, con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Firenze e di Torino, con le ordinanze in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata, dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2004.
Il Cancelliere
F.to MELATTI
Testo integrale
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