Corte costituzionale
Sentenza n. 200/2004
Corte cost., sent. 28 giugno 2004, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/2004
- Data di deposito
- 28 giugno 2004
- Data di decisione
- 24 giugno 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:200
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28595
L'art. 384, primo comma, del codice penale, censurato nella parte in cui non include il reato di cui all’art. 374-bis dello stesso codice, relativo alle false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria, tra quelli ai quali è applicabile la speciale esimente dell’avere agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, è frutto di un giudizio di bilanciamento tra l’interesse alla repressione dei delitti contro l’amministrazione della giustizia e la tutela di beni afferenti alla vita familiare. Posto che il bilanciamento tra tali contrapposti interessi appartiene primariamente al legislatore e non è suscettibile di censura di legittimità costituzionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza, nella specie l’eterogeneità della condotta descritta dall’art. 374-bis cod. pen. – che sostanzialmente integra una forma di falsità ideologica - rispetto a quella degli altri reati inseriti nell’elenco di cui al primo comma dell’art. 384 cod. pen., rende non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non estendere la causa di non punibilità alla fattispecie in esame. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. – Sulla possibilità di sottoporre a censura di legittimità costituzionale norme che prevedono delle cause di non punibilità solo nei casi in cui il bilanciamento di interessi ad esse sotteso, spettante al legislatore, sia stato effettuato in modo manifestamente irragionevole, v. le citate sentenze n. 8/1996, n. 101/1999, n. 352 e n. 424/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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