Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2004

Corte cost., sent. 28 giugno 2004, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2004
Data di deposito
28 giugno 2004
Data di decisione
24 giugno 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:200

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28595

L'art. 384, primo comma, del codice penale, censurato nella parte in cui non include il reato di cui all’art. 374-bis dello stesso codice, relativo alle false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria, tra quelli ai quali è applicabile la speciale esimente dell’avere agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, è frutto di un giudizio di bilanciamento tra l’interesse alla repressione dei delitti contro l’amministrazione della giustizia e la tutela di beni afferenti alla vita familiare. Posto che il bilanciamento tra tali contrapposti interessi appartiene primariamente al legislatore e non è suscettibile di censura di legittimità costituzionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza, nella specie l’eterogeneità della condotta descritta dall’art. 374-bis cod. pen. – che sostanzialmente integra una forma di falsità ideologica - rispetto a quella degli altri reati inseriti nell’elenco di cui al primo comma dell’art. 384 cod. pen., rende non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non estendere la causa di non punibilità alla fattispecie in esame. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. – Sulla possibilità di sottoporre a censura di legittimità costituzionale norme che prevedono delle cause di non punibilità solo nei casi in cui il bilanciamento di interessi ad esse sotteso, spettante al legislatore, sia stato effettuato in modo manifestamente irragionevole, v. le citate sentenze n. 8/1996, n. 101/1999, n. 352 e n. 424/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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