Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2004

Corte cost., sent. 16 gennaio 2004, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/2004
Data di deposito
16 gennaio 2004
Data di decisione
10 gennaio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 1, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 29, comma 2, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 29, comma 3, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 29, comma 4, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 29, comma 5, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 29, comma 6, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 29, comma 7, lettera a), legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 29, comma 7, lettera b), legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28287

La pronuncia riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, restando riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni della medesima legge sollevate con i medesimi ricorsi.

Massima n. 28288

La norma di cui all'art. 29, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 44 – impugnata in riferimento all'art. 117, comma quarto, della Costituzione in quanto, dovendosi applicare anche nei confronti delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avrebbe violato la disciplina della esclusiva competenza legislativa regionale nella materia dell'organizzazione e del funzionamento delle regioni e degli enti locali – si limita ad indicare, con carattere non vincolante per l'autonomia delle regioni ed in via generale e non di dettaglio, talune possibili modalità procedimentali, che possono essere aggiunte a quelle previste nei singoli ordinamenti, per l'acquisizione e l'affidamento dei servizi, e con finalità esclusivamente economico-finanziarie, per una c.d. esternalizzazione dei servizi. Correttamente interpretata in modo unitario, detta disposizione costituisce, in realtà, una prima indicazione di principio di possibili misure adottabili in materia, in un ambito di primo coordinamento della finanza pubblica, in ordine al reperimento di forme aggiuntive di copertura delle spese e di finanziamento e alla riduzione dei fabbisogni finanziari per la gestione dei “servizi“. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Massima n. 28289

La norma di cui all'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 44 – impugnata in riferimento agli articoli 117, comma quarto, e 119, commi secondo e quarto, della Costituzione in quanto: disciplinerebbe l'organizzazione delle amministrazioni regionali e locali, materia in radice preclusa al legislatore statale; porrebbe limiti al legislatore regionale nella definizione delle politiche regionali di bilancio, disconoscendo il carattere autonomo e non più derivato della finanza regionale; riducendo i trasferimenti alle Regioni attraverso l'autofinanziamento, non garantirebbe la necessaria copertura finanziaria delle competenze regionali; limiterebbe, con specifiche e puntuali disposizioni ed in assenza di una normativa di coordinamento, l'autonomia finanziaria garantita alle Regioni – contiene una previsione di principio che non costituisce lesione della competenza legislativa regionale c.d. residuale in materia di organizzazione e funzionamento della Regione: essa si giustifica sulla base dei poteri dello Stato diretti all'armonizzazione e al coordinamento dei bilanci, delle spese e delle entrate dell'intera finanza pubblica, compreso il sistema tributario (art. 117, terzo e quarto comma; art. 119, secondo comma, della Costituzione), costituendo l'autofinanziamento delle funzioni regionali – nell'assetto delle competenze costituzionali di cui al nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione – null'altro che un corollario della potestà legislativa regionale esclusiva in materia. Essendo, peraltro, stato dato avvio, con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, al passaggio dal sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario per trasferimenti a quello che prevede l'accesso diretto, mediante la c.d. compartecipazione ad alcuni tributi statali, l'applicabilità della norma impugnata non può determinare la denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale, dovendo questa conformarsi ai principi fondamentali fissati dalla legge statale; né è sufficiente ad integrare detta violazione la semplice circostanza della riduzione dei trasferimenti e stanziamenti statali a seguito di entrate proprie. E neppure l'eventuale applicazione della norma denunciata – per la sua natura di principio e per l'interpretazione che deve essere data al necessario presupposto compensativo di corrispondenti entrate proprie regionali – è tale da poter comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale.

Massima n. 28290

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude che l'applicabilità del regime tributario agevolato, previsto dall'art. 90 della legge n. 388 del 2000, si possa riferire a tributi diversi da quelli statali, con asserita lesione della competenza regionale in materia di organizzazione. La disposizione impugnata, infatti, concernendo le agevolazioni fiscali applicabili ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo art. 29, riguarda la finanza statale, con la conseguenza che non può essere configurata alcuna lesione della sfera di competenza regionale. Né la Regione può ritenersi legittimata a censurare agevolazioni previste per imposte esclusivamente statali, in quanto istituite, disciplinate e riscosse dallo Stato.

Massima n. 28291

La norma di cui all’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione nella parte in cui introduce modificazioni all’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “che regola l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa degli enti locali” – costituisce il frutto di un intervento legislativo statale riguardante “l’organo esecutivo” comunale e le funzioni essenziali attribuibili allo stesso organo, in un settore che – pur appartenente in linea di principio alla materia dell’organizzazione degli enti locali – resta enucleato dalla norma costituzionale ed attribuito alla competenza esclusiva dello Stato in forza dell’art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione. Detta disposizione, del resto, apporta una innovazione di carattere facoltativo e nello stesso tempo mantiene fermo il presupposto già previsto per l’attribuzione di competenze all’organo esecutivo di concorrente realizzo di contenimento di spesa, lasciando peraltro spazio alla prevista potestà regolamentare dei Comuni in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, secondo comma, della Costituzione). Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Massima n. 28292

La norma di cui all’art. 29, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117, comma sesto, della Costituzione in quanto prevede un potere regolamentare statale anche nei confronti dei servizi trasferibili delle Regioni e degli enti locali in una materia appartenente alla competenza legislativa regionale c.d. residuale – contiene una clausola di salvezza (“fatte salve le funzioni delle Regioni e degli enti locali”) che deve essere interpretata nell’unico modo costituzionalmente corretto, cioè nel senso che la potestà regolamentare statale può riguardare solo la parte normativa di competenza esclusiva statale, e quindi riferirsi esclusivamente all’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, senza che la previsione di regolamento possa aver riguardo alle Regioni ed agli enti locali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata sulla base di un erroneo presupposto.

Massima n. 28293

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 114 e 117 della Costituzione. Essendo stata, infatti, – detta disposizione – integralmente sostituita dall’art. 27, comma 10, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono venute meno le ipotesi di convenzioni delle pubbliche amministrazioni con la concessionaria dei servizi informatici pubblici nonché le ragioni della censura, del resto formulate in via generale, mentre non risultano elementi in ordine ad un inizio di esecuzione della norma originaria nel periodo di vigenza fino alla modifica.

Massima n. 28294

La norma di cui all’art. 29, comma 7, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117 della Costituzione in quanto prevede un potere di indirizzo e coordinamento dello Stato non più configurabile dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – deve essere intesa come attribuzione al Ministro per l’innovazione e le tecnologie di un potere limitato, per quanto riguarda le Regioni, ad un coordinamento meramente tecnico, rientrante nell’ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni, secondo la previsione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Massima n. 28295

La norma di cui all’art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117 della Costituzione in quanto prevede un potere di indirizzo e coordinamento dello Stato non più configurabile dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – non riguarda le Regioni, come può agevolmente desumersi dal fatto che in essa si fa esclusivo riferimento alle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici nazionali, in evidente differenza con il comma 1 dello stesso articolo, che fa invece riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Marche, Toscana e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi relativamente all'art. 29 della predetta legge n. 448 del 2001;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della stessa legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla Regione Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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