Corte costituzionale

Sentenza n. 155/2004

Corte cost., sent. 28 maggio 2004, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/2004
Data di deposito
28 maggio 2004
Data di decisione
24 maggio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, convertito con modificazioni, decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2002
  • legge n. 185 del 1° agosto 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28482

In precedente pronuncia (sentenza n. 310 del 2003) la Corte costituzionale ha rilevato il carattere eccezionale della sospensione della esecuzione per il rilascio di immobili ad uso locativo, rilevando che essa consiste in un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna dell’immobile, “non potendo il legislatore limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, pur dovendo farsi carico di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio”. Tuttavia, la predetta pronuncia è cronologicamente successiva all’ultimo dei provvedimenti di proroga della sospensione ‘de qua’, di cui al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 2000, che ha differito al 30 giugno 2004 il termine di cui alla norma impugnata, sicché i rilievi di cui alla citata pronuncia, che vanno integralmente ribaditi, non hanno potuto spiegare alcun effetto sulle scelte del legislatore, le quali, ove dovessero continuare nella logica del protrarsi delle proroghe, non potrebbero sottrarsi alle censure di illegittimità costituzionale in considerazione del ‘vulnus’ che si arrecherebbe al principio della ragionevole durata del processo ed alla coerenza dell’ordinamento. Le considerazioni svolte nella più volte citata pronuncia sono state ribadite dalla più recente sentenza n. 62 del 2004. Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma della Costituzione. - V. sentenze citate nn. 310/2003, 62/2004, 89/1984 e 108/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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