Corte costituzionale
Sentenza n. 155/2004
Corte cost., sent. 28 maggio 2004, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/2004
- Data di deposito
- 28 maggio 2004
- Data di decisione
- 24 maggio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, convertito con modificazioni, decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2002
- legge n. 185 del 1° agosto 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28482
In precedente pronuncia (sentenza n. 310 del 2003) la Corte costituzionale ha rilevato il carattere eccezionale della sospensione della esecuzione per il rilascio di immobili ad uso locativo, rilevando che essa consiste in un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna dell’immobile, “non potendo il legislatore limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, pur dovendo farsi carico di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio”. Tuttavia, la predetta pronuncia è cronologicamente successiva all’ultimo dei provvedimenti di proroga della sospensione ‘de qua’, di cui al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 2000, che ha differito al 30 giugno 2004 il termine di cui alla norma impugnata, sicché i rilievi di cui alla citata pronuncia, che vanno integralmente ribaditi, non hanno potuto spiegare alcun effetto sulle scelte del legislatore, le quali, ove dovessero continuare nella logica del protrarsi delle proroghe, non potrebbero sottrarsi alle censure di illegittimità costituzionale in considerazione del ‘vulnus’ che si arrecherebbe al principio della ragionevole durata del processo ed alla coerenza dell’ordinamento. Le considerazioni svolte nella più volte citata pronuncia sono state ribadite dalla più recente sentenza n. 62 del 2004. Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma della Costituzione. - V. sentenze citate nn. 310/2003, 62/2004, 89/1984 e 108/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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