Corte costituzionale
Sentenza n. 134/2004
Corte cost., sent. 7 maggio 2004, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/2004
- Data di deposito
- 7 maggio 2004
- Data di decisione
- 29 aprile 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:134
Norme oggetto del giudizio
- (escluso art. 6), legge della Regione Marche n. 11 del 24 luglio 2002
- art. 3, comma 3, lettera d), legge della Regione Marche n. 11 del 24 luglio 2002
- art. 3, comma 3, lettera e), legge della Regione Marche n. 11 del 24 luglio 2002
- art. 3, comma 3, leteera f), legge della Regione Marche n. 11 del 24 luglio 2002
- art. 3, comma 3, lettera g), legge della Regione Marche n. 11 del 24 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28451
E' ammissibile la sola questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, posto che solo a tale specifica disposizione della legge regionale n. 11 del 2002 - genericamente impugnata nella sua interezza con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - fa riferimento la relazione del Ministro per gli affari regionali, richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri con cui è stata approvata la determinazione di impugnare la predetta legge ed acquisita agli atti del giudizio con ordinanza istruttoria depositata in data 11 luglio 2003.
Massima n. 28452
L'intervenuta sottoscrizione in data 18 ottobre 2003 del Protocollo d’intesa tra il Ministro dell’interno e la Regione Marche in materia di sicurezza locale e di politiche integrate per la sicurezza non integra un atteggiamento incompatibile con la volontà governativa di coltivare il ricorso avverso la legge della Regione Marche n. 11 del 2002, né si traduce in una rinuncia tacita ad esso. Infatti, premesso che il ricorso ha per oggetto esclusivo lo specifico e circoscritto profilo della partecipazione dei titolari di alcuni organi dello Stato al Comitato di indirizzo dell'istituendo Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, aspetto del tutto estraneo ai contenuti del Protocollo d’intesa, appare tuttavia assorbente il rilievo che il potere di rinunciare, esplicitamente o implicitamente, al ricorso non è attribuito al Ministro dell’interno, che ha sottoscritto il Protocollo d’intesa, bensì al Presidente del Consiglio dei ministri; ne consegue che non ha fondamento l'eccezione di cessata materia del contendere formulata dalla Regione resistente.
Massima n. 28453
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, l’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, nella parte in cui prevede che del Comitato di indirizzo dell’Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza facciano parte i Prefetti della Regione o loro delegati, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona. Ed infatti, pur non potendosi escludere che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, la norma censurata invade tuttavia la potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, attribuendo nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari in quanto tali, nonché ai Prefetti, configurandoli 'ex lege' come componenti necessari di un organo regionale, al quale essi dovrebbero pertanto partecipare obbligatoriamente.
Massima n. 28454
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, nei confronti dell'intera legge (ad eccezione dell'art. 6) della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, per inidoneità della delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri, che circoscrive l’impugnazione al solo art. 3, comma 3, della stessa legge, al quale soltanto sono riferite le valutazioni di illegittimità formulate nella relazione del Ministro per gli affari regionali allegata al verbale del Consiglio dei ministri medesimo. – Nello stesso senso v. le richiamate sentenze n. 24/2004, n. 338 e n. 315/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità);
b) dichiara inammissibili le altre questioni di legittimità costituzionale della predetta legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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