Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2004
Corte cost., sent. 16 aprile 2004, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2004
- Data di deposito
- 16 aprile 2004
- Data di decisione
- 7 aprile 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 3, comma 4, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 3, comma 5, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 3, comma 7, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 3, comma 1, legge n. 140 del 20 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28431
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 3, 4, 5 e 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto il rimettente, sollevando il dubbio di compatibilità della disciplina del comma 1 del predetto art. 3 con i parametri costituzionali evocati, afferma la rilevanza anche degli altri commi citati, che contengono norme procedurali, ma non fornisce motivazioni in ordine all’applicabilità in quella fase del giudizio delle suddette norme, che invece riguardano fasi processuali ulteriori.
Massima n. 28432
Nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, in base al preteso carattere “anticipato” della questione di costituzionalità del comma 1 del citato art. 3 rispetto alla possibile instaurazione di un conflitto di attribuzione con la Camera competente, giacché in proposito va osservato che i giudici rimettenti erano chiamati, innanzi tutto, ad applicare nei rispettivi giudizi proprio quel comma della cui costituzionalità appunto dubitavano.
Massima n. 28433
Con la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 - finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell’art. 68, primo comma, della Costituzione – il legislatore non ha affatto innovato alla predetta disposizione costituzionale, ampliandone o restringendone arbitrariamente la portata, ma si è invece limitato a rendere esplicito il contenuto della disposizione stessa, specificando, ai fini della sua immediata applicazione da parte del giudice, gli “atti di funzione” tipici, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di “localizzazione”; ciò in concordanza, del resto, con le indicazioni ricavabili al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale in materia, incentrata sul necessario riscontro di un "nesso funzionale" tra dichiarazioni rese e funzione parlamentare svolta perché possa operare la predetta prerogativa parlamentare. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione. – Sui principi che presiedono alla garanzia delle attribuzioni delle Camere e dell’autorità giudiziaria, espressi dall'art. 68 Cost., v. la richiamata sentenza n. 379/1996. – Sulle attività non tipizzate comunque “coperte” dalla garanzia di cui all’art. 68, nei casi in cui esse si esplichino mediante strumenti, atti e procedure, anche “innominati”, ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, v. le citate sentenze n. 56/2000, n. 509/2002 e n. 219/2003. – Sulla necessità di accertare in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l’atto come “espressione di attività parlamentare" v. le citate sentenze n. 10 e n. 11/2000, n. 379 e n. 219/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, rispettivamente dal Tribunale di Roma, IV sezione penale, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e dal Tribunale di Bologna, I sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 3, 4, 5 e 7, della predetta legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo MEZZANOTTE e Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattori
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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