Corte costituzionale
Ordinanza n. 94/2004
Corte cost., ord. 12 marzo 2004, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 94/2004
- Data di deposito
- 12 marzo 2004
- Data di decisione
- 8 marzo 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:94
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28403
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per l’indagato, l’imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Mentre, infatti, la questione sollevata dal primo rimettente appare 'ictu oculi' irrilevante, posto che nel giudizio 'a quo' nel corso del quale è stata formulata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio si procede per reati di bancarotta, per i quali non opera dunque la preclusione prevista dalla norma impugnata, la questione sollevata dal secondo rimettente appare formulata in termini contraddittori, posto lo stesso da un lato censura la disposizione in esame perché, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introdurrebbe un requisito ulteriore rispetto a quello della non abbienza dell’interessato, che sarebbe l’unico richiesto dall’art. 24, terzo comma, Cost; dall’altro, ritenendo ragionevole l’esclusione dal beneficio dei soggetti indagati, imputati o condannati per i reati espressamente indicati, censura la medesima disposizione, prospettandone il contrasto con l’art. 3 Cost., per la irragionevole non estensione della esclusione a reati diversi da quelli considerati, che del pari consentirebbero di accumulare ricchezze sottratte al prelievo fiscale. – Sull'inammissibilità di questioni con le quali vengano sollecitati interventi correttivi aventi finalità contraddittorie tra loro v. le citate sentenza n. 123/1988, e ordinanze n. 458/1998, n. 373/1999 e n. 7/2003.
Massima n. 28404
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 96, comma 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all’articolo 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il giudice provveda in ordine all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso abbia richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Se da un lato, infatti, appare inconferente il parametro evocato, posto che il principio del buon andamento si riferisce agli organi dell’amministrazione della giustizia esclusivamente per profili concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, ma non riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione, tra i quali rientra quello finalizzato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dall'altro lato, tuttavia, deve in ogni caso escludersi che la previsione che il giudice debba provvedere sulla istanza di ammissione al patrocinio dello Stato entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della istanza, a pena di nullità degli atti successivi, anche nel caso in cui abbia ritenuto di dover disporre accertamenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 96 del d.P.R. n. 115 del 2002, sia lesiva del precetto costituzionale del buon andamento, essendo essa evidentemente finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce. – Sulla riferibilità del principio del buon andamento agli organi dell’amministrazione della giustizia esclusivamente per profili concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo v., tra le molte, la citata ordinanza n. 458/2002. – Sulla circostanza che la previsione che il giudice debba provvedere sulla istanza di ammissione al patrocinio dello Stato entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della istanza, a pena di nullità degli atti successivi, sia finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce v. la citata sentenza n. 304/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia e, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, comma 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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