Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/2004
Corte cost., ord. 29 gennaio 2004, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/2004
- Data di deposito
- 29 gennaio 2004
- Data di decisione
- 20 gennaio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28350
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione. Nelle ordinanze di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con l'ordinanza n. 231 del 2003 (in tema di udienza di comparizione) e, successivamente, con le ordinanze n. 11 e 10 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, ribadendo che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, ma all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia. – Sul principio di buon andamento, ricordata, in termini, ‘ex plurimis’, la sentenza n. 115/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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