Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/2004
Corte cost., ord. 29 gennaio 2004, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/2004
- Data di deposito
- 29 gennaio 2004
- Data di decisione
- 20 gennaio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28349
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione, qualora ne ricorrano i presupposti, nonché l'avviso che l'imputato può chiedere l'estinzione del reato a seguito di “condotte riparatorie avvenute prima dell'udienza di comparizione“. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con l'ordinanza n. 231 del 2003 e, successivamente, con le ordinanze n. 11 e 10 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, concernenti la mancata previsione che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato può presentare domanda di oblazione, ribadendosi che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, ma all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia. – Sul principio di buon andamento, ricordata, in termini, ‘ex plurimis’, la sentenza n. 115/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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