Corte costituzionale
Ordinanza n. 422/2004
Corte cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 422
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 422/2004
- Data di deposito
- 23 dicembre 2004
- Data di decisione
- 15 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:422
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 5, e seguenti come modificato, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28979
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, terzo comma, e 111, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, della disciplina dell'espulsione, a titolo di 'sanzione alternativà alla detenzione, dello straniero che debba scontare una pena non superiore, anche quale pena residua, a due anni di reclusione o di arresto. Analoghe questioni, successivamente alle ordinanze di rimessione, sono state dichiarate manifestamente infondate, con ord. n. 226 del 2004, sul presupposto che l'espulsione prevista dalla disposizione denunciata - analogamente a quella disciplinata a titolo di sanzione sostitutiva dal comma 1 dell'art. 16 del d. lgs. n. 286 del 1998 (già art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40, rimasto immutato dopo le modifiche recate dalla legge n. 189 del 2002), sulla quale si era pronunciata l'ord. n. 369 del 1999 - ha natura amministrativa, dovendo essere disposta nei confronti dello straniero che si trova in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa disciplinata dall'art. 13 del medesimo decreto, affermandosi che «la natura amministrativa comporta che l'istituto sia comunque assistito dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998». Nella specie non vengono prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - Sull’espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, cfr. l’ordinanza n. 226/2004; sull’espulsione disciplinata a titolo di sanzione sostitutiva dall’art. 16, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998, cfr. ordinanza n. 369/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, terzo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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