Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/2004

Corte cost., ord. 26 gennaio 2004, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
42/2004
Data di deposito
26 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, bis introdotto, decreto-legge n. 143 del 24 giugno 2003
  • legge n. 212 del 1° agosto 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28364

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, introdotto dalla legge di conversione n. 212 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, sotto il duplice profilo che, da un lato, il ricorso promosso dalla Regione risulta notificato alla sola Avvocatura generale dello Stato in contrasto con il consolidato principio secondo cui ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato previste dall’art. 1 della legge n. 260 del 1958, mentre, dall’altro lato, il ricorso risulta depositato oltre il termine di sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della legge che ha introdotto la norma impugnata. – Sulla non applicabilità ai giudizi costituzionali delle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato v. le richiamate sentenze n. 135/1997, n. 295/1993, n. 355/1992, n. 548/1989 e l’ordinanza n. 266/1995; – Sulle conseguenze della mancata osservanza del termine per il deposito del ricorso v. le richiamate sentenze n. 303/2003, n. 99/2000, n. 72/1981 e n. 191/1980; – Sulla non operatività dell’istituto della sospensione feriale dei termini rispetto al decorso del termine utile per il deposito del ricorso v. le richiamate sentenze n. 127/1997, n. 233/1993 e n. 215/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.), sollevata, in riferimento agli artt. 114, 117, 118, 119 della Costituzione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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